Art. 1329 c.c. Proposta irrevocabile
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
2. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1329 c.c. si colloca nella sezione dedicata all’accordo delle parti, all’interno della disciplina generale della conclusione del contratto, e introduce un’eccezione alla regola della libera revocabilità della proposta fissata dall’art. 1328 c.c. In via generale, finché il contratto non è concluso, il proponente può ritirare la propria offerta; con la proposta irrevocabile egli rinuncia invece, per un periodo determinato, a questa facoltà, offrendo al destinatario un lasso di tempo certo entro il quale valutare l’affare senza il rischio di vedersi sottrarre l’occasione.
La ratio è duplice: tutelare l’affidamento dell’oblato, che può compiere indagini e sostenere costi preparatori, e consentire al proponente di rendere più appetibile la propria offerta. Il limite temporale è però strutturale: l’ordinamento non ammette vincoli unilaterali a durata indefinita, che si tradurrebbero in una compressione del potere di disporre dei propri beni. La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il primo comma richiede che il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo. Gli elementi della fattispecie sono:
L’effetto è radicale: la revoca comunicata durante il termine è senza effetto, sicché l’accettazione tempestiva perfeziona comunque il contratto. Non si tratta di un semplice obbligo risarcitorio a carico di chi revoca, ma dell’inefficacia giuridica della revoca stessa.
Il secondo comma deroga al principio secondo cui la proposta si estingue con la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente: la proposta irrevocabile resta efficace e vincola gli eredi o il rappresentante legale, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia, come accade per i negozi a carattere strettamente personale.
Profili applicativi
Il campo di elezione è la proposta di acquisto immobiliare raccolta dagli agenti di mediazione. L’errore più frequente consiste nel fissare la durata dell’irrevocabilità mediante eventi che coincidono con la conclusione dell’affare, come la firma del preliminare o il rogito: in tal caso il termine manca, perché il proponente non tornerebbe mai libero di revocare, e la proposta resta revocabile fino all’accettazione ai sensi dell’art. 1328 c.c.
Occorre inoltre distinguere il termine di irrevocabilità, durante il quale la revoca è inefficace, dal termine di efficacia previsto dall’art. 1326 c.c., entro cui deve giungere l’accettazione. I due termini possono avere ampiezza diversa o coincidere, se così risulta dall’interpretazione della dichiarazione; la sola indicazione del termine di efficacia non basta però a rendere la proposta irrevocabile.
Va poi tenuta distinta la proposta irrevocabile dall’opzione dell’art. 1331 c.c.: nella prima l’irrevocabilità nasce da un atto unilaterale, nella seconda da un accordo tra le parti. Quando la proposta rinvia a successive pattuizioni su punti essenziali, come le modalità di pagamento, non si ha proposta irrevocabile ma un mero accordo preparatorio. L’onere di provare l’esistenza e la durata del termine grava su chi invoca la conclusione del contratto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1326 c.c. disciplina il momento di conclusione del contratto e il termine di efficacia della proposta; l’art. 1328 c.c. pone la regola della revocabilità, cui l’art. 1329 c.c. deroga. L’art. 1330 c.c. prevede un’ulteriore eccezione alla caducazione per morte o incapacità, per le proposte dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa. L’art. 1331 c.c. regola l’opzione, figura affine ma di fonte convenzionale, e l’art. 1335 c.c. stabilisce quando proposta, accettazione e revoca si reputano conosciute. Nella prassi immobiliare la materia si intreccia con la disciplina della mediazione (artt. 1754 ss. c.c.) e con l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c.