Art. 1338 c.c. Conoscenza delle cause d’invalidità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1338 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, nella sezione dedicata all’accordo delle parti, e completa la disciplina della responsabilità precontrattuale aperta dall’art. 1337 c.c. Mentre quest’ultimo impone in termini generali di comportarsi secondo buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto, l’art. 1338 c.c. ne costituisce una specificazione: obbliga la parte che conosce, o dovrebbe conoscere, una causa d’invalidità del contratto a darne notizia all’altra, e la rende responsabile del danno che questa subisce per avere confidato nella validità dell’accordo.

L’interesse tutelato non è l’affidamento nella conclusione del contratto, protetto dall’art. 1337 c.c., ma quello nella sua validità: chi stipula ha diritto di non essere coinvolto in un negozio destinato a cadere per un vizio che l’altro contraente conosceva o, in ragione della sua posizione, era tenuto a conoscere. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.

Contenuto della disposizione

La fattispecie si compone di quattro elementi:

  • una causa d’invalidità del contratto, da intendere in senso ampio: la giurisprudenza vi comprende la nullità, anche parziale, l’annullabilità e l’inefficacia, come nel contratto concluso dal rappresentante senza poteri o in quello della pubblica amministrazione privo dei controlli necessari;
  • la conoscenza o conoscibilità della causa d’invalidità da parte di chi tace, valutata con la diligenza esigibile in base alla sua posizione sociale e professionale;
  • l’omessa comunicazione all’altra parte, cioè la violazione dello specifico dovere di informazione;
  • l’affidamento incolpevole del danneggiato, che deve avere confidato nella validità del contratto senza sua colpa.

Il danno risarcibile è quello sofferto per avere fatto affidamento sulla validità del negozio: è il cosiddetto interesse negativo, comprensivo delle spese sostenute e delle occasioni perdute, non il guadagno che il contratto valido avrebbe procurato.

Profili applicativi

Il punto decisivo è l’affidamento incolpevole. Quando l’invalidità deriva da una norma imperativa di generale conoscenza, l’ignoranza della controparte non è scusabile e la responsabilità è esclusa: è il caso della forma scritta richiesta a pena di nullità per i contratti della pubblica amministrazione, che nessun contraente può dire di ignorare. La giurisprudenza più recente ha però precisato che non basta la natura di diritto obiettivo della norma: il giudice deve verificare in concreto se la regola e le circostanze di fatto da cui dipende il vizio fossero conoscibili da un contraente mediamente avveduto, tenendo conto anche della qualificazione professionale di chi ha confidato. Per l’operatore abituale del settore degli appalti pubblici, l’ignoranza delle regole sulla contrattazione con l’ente difficilmente sarà incolpevole.

Altro aspetto ricorrente è la conoscenza effettiva del vizio da parte del danneggiato: se questi era già informato, per esempio perché parte del giudizio amministrativo in cui si contestava l’aggiudicazione, manca l’affidamento tutelato e la responsabilità è esclusa in radice, senza che si debba ricorrere alla riduzione per concorso di colpa dell’art. 1227 c.c. Il danno, infine, non è mai in re ipsa e va provato da chi ne chiede il risarcimento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 8 luglio 2010, n. 16149: la norma si applica a tutte le forme di invalidità, compresa la nullità e l’inefficacia; presuppone la colpa di chi ignora la causa d’invalidità e l’assenza di colpa dell’altra parte, e non opera quando il vizio derivi da una norma di legge che si presume nota alla generalità dei consociati.
  • Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636: l’art. 1338 c.c. pone uno specifico obbligo di informazione a carico della parte che, per la sua posizione, conosce o deve conoscere la causa di invalidità o inefficacia; l’affidamento del privato verso la pubblica amministrazione va verificato in concreto, valutando l’univocità della norma e la conoscibilità dei fatti cui la legge collega il vizio.
  • Cassazione civile, sez. III, 18 maggio 2016, n. 10156: non vi è colpa del contraente che non abbia segnalato all’altro l’esistenza di norme imperative, come quelle sulla notificazione degli atti giudiziari, la cui ignoranza poteva essere superata con l’ordinaria diligenza; il danno da invalidità contrattuale deve essere specificamente provato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 novembre 2020, n. 25787: il professionista che abbia lavorato per un ente locale senza contratto scritto non può invocare gli artt. 1337 e 1338 c.c., perché la necessità della forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione è regola di generale applicazione che non poteva sfuggirgli.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 12 febbraio 2024, n. 3898: la pubblica amministrazione va esente da responsabilità quando la nullità dipende da norme imperative che si presumono conosciute, purché le circostanze di fatto da cui deriva il vizio fossero conoscibili; il giudice deve accertare se il privato, per qualificazione professionale e operatività abituale nel settore, dovesse conoscere quelle regole.
  • Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2025, n. 6531: l’art. 1338 c.c. si applica al contratto di appalto travolto dall’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione; l’aggiudicatario cui era stato notificato il ricorso e che si era costituito nel giudizio amministrativo conosceva i vizi della procedura, sicché manca l’affidamento incolpevole e la responsabilità è esclusa senza applicare l’art. 1227 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 1337 c.c. contiene la regola generale della buona fede precontrattuale, di cui l’art. 1338 c.c. è applicazione specifica; a quel commento si rinvia per la natura della responsabilità e il regime della prescrizione. Le cause d’invalidità rilevanti sono quelle degli artt. 1418 ss. c.c. (nullità) e 1425 ss. c.c. (annullabilità), mentre l’art. 1398 c.c. prevede un’ipotesi tipica di responsabilità per affidamento a carico del rappresentante senza poteri. L’art. 1227 c.c. regola il concorso del fatto colposo del danneggiato, che però, quando esclude l’incolpevolezza dell’affidamento, impedisce in radice il sorgere della responsabilità. Nei contratti pubblici la norma si coordina con la disciplina dell’evidenza pubblica e con i requisiti di forma e di copertura finanziaria degli enti locali (art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).