Art. 1337 c.c. Trattative e responsabilità precontrattuale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
1. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1337 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, dedicato all’accordo delle parti, e regola la fase che precede la conclusione del contratto. La norma impone a chi tratta di comportarsi secondo buona fede sia nello svolgimento delle trattative sia nella formazione del contratto, e fonda la cosiddetta responsabilità precontrattuale, tradizionalmente indicata con l’espressione culpa in contrahendo.
La ratio è tutelare la libertà negoziale e l’affidamento ragionevole che ciascuna parte ripone nella lealtà dell’altra quando entra in contatto in vista di un accordo. La libertà di non concludere il contratto resta intatta, ma deve essere esercitata senza approfittare delle aspettative suscitate e senza nascondere informazioni rilevanti. La disposizione forma un sistema con l’art. 1338 c.c., che ne costituisce una specificazione per il caso di invalidità del contratto, e con le altre norme sulla buona fede (artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.). Il testo non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
La regola ha valore di clausola generale: il suo contenuto non è predeterminato, ma si traduce nel dovere di trattare lealmente, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte i dati rilevanti, conosciuti o conoscibili con l’ordinaria diligenza. La giurisprudenza ne ricava tre principali ipotesi di responsabilità:
Il danno risarcibile è di regola limitato all’interesse negativo, cioè all’interesse a non essere coinvolti in trattative inutili: comprende le spese sostenute in vista del contratto (danno emergente) e la perdita di altre occasioni contrattuali (lucro cessante). È escluso l’interesse positivo, ossia il guadagno che il contratto avrebbe procurato se concluso ed eseguito. Nell’ipotesi del contratto valido ma sconveniente, il risarcimento si commisura al minor vantaggio o al maggior aggravio economico causato dal contegno sleale.
Profili applicativi
Nell’azione per recesso ingiustificato il danneggiato deve dimostrare la serietà e lo stadio avanzato delle trattative (bozze condivise, accordo sugli elementi essenziali, scambi di corrispondenza), l’assenza di una giusta causa di interruzione e il danno subito, anche con liquidazione equitativa purché ancorata a parametri oggettivi. Errore frequente è chiedere come danno il corrispettivo del contratto non concluso: quella somma esprime l’interesse positivo e non è risarcibile.
Controversa è la natura della responsabilità. L’orientamento prevalente la qualifica come extracontrattuale, con prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e onere per il danneggiato di provare anche la colpa; un indirizzo minoritario, ripreso di recente con riferimento alla pubblica amministrazione, la riconduce al contatto sociale qualificato, con prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. La scelta incide sul termine per agire, sicché in pratica conviene muoversi entro cinque anni dal fatto.
Sul piano processuale, la domanda di responsabilità precontrattuale è diversa da quella di risoluzione o di risarcimento per inadempimento, poiché presuppone l’assenza di un vincolo contrattuale; non può quindi essere introdotta per la prima volta in appello. La pubblica amministrazione è soggetta all’obbligo di buona fede anche nelle procedure di evidenza pubblica, ma l’affidamento del privato non è tutelato quando l’invalidità dipende da norme che un operatore professionale deve conoscere.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1338 c.c. disciplina la specifica ipotesi della parte che conosce una causa di invalidità del contratto e la tace, tutelando l’affidamento sulla validità. Gli artt. 1175 e 1375 c.c. estendono il canone della buona fede all’intero rapporto obbligatorio e all’esecuzione del contratto, mentre l’art. 1366 c.c. lo applica all’interpretazione. L’art. 1440 c.c. sul dolo incidente offre il modello per il risarcimento in presenza di contratto valido ma svantaggioso; gli artt. 1439 e 1427 c.c. regolano invece l’annullamento per vizi del consenso. La qualificazione aquiliana richiama l’art. 2043 c.c. e la prescrizione dell’art. 2947 c.c.; la tesi contrattuale l’art. 1173 c.c. e l’art. 2946 c.c. Nei contratti con i consumatori e nei servizi finanziari gli obblighi informativi precontrattuali sono specificati dal codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e dal testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).