Art. 1337 c.c. Trattative e responsabilità precontrattuale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1337 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, dedicato all’accordo delle parti, e regola la fase che precede la conclusione del contratto. La norma impone a chi tratta di comportarsi secondo buona fede sia nello svolgimento delle trattative sia nella formazione del contratto, e fonda la cosiddetta responsabilità precontrattuale, tradizionalmente indicata con l’espressione culpa in contrahendo.

La ratio è tutelare la libertà negoziale e l’affidamento ragionevole che ciascuna parte ripone nella lealtà dell’altra quando entra in contatto in vista di un accordo. La libertà di non concludere il contratto resta intatta, ma deve essere esercitata senza approfittare delle aspettative suscitate e senza nascondere informazioni rilevanti. La disposizione forma un sistema con l’art. 1338 c.c., che ne costituisce una specificazione per il caso di invalidità del contratto, e con le altre norme sulla buona fede (artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.). Il testo non ha subito modifiche dal 1942.

Contenuto della disposizione

La regola ha valore di clausola generale: il suo contenuto non è predeterminato, ma si traduce nel dovere di trattare lealmente, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte i dati rilevanti, conosciuti o conoscibili con l’ordinaria diligenza. La giurisprudenza ne ricava tre principali ipotesi di responsabilità:

  • recesso ingiustificato dalle trattative: richiede che le trattative siano giunte a uno stadio tale da far sorgere nell’altra parte un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e che l’interruzione avvenga senza giustificato motivo;
  • conclusione di un contratto invalido o inefficace: è il caso disciplinato dall’art. 1338 c.c., quando una parte conosceva o doveva conoscere la causa di invalidità e non ne ha dato notizia;
  • contratto valido ma svantaggioso: la violazione degli obblighi di informazione o di lealtà ha indotto la parte a concludere il contratto a condizioni peggiori di quelle che avrebbe altrimenti ottenuto (il cosiddetto vizio incompleto della volontà, affine al dolo incidente dell’art. 1440 c.c.).

Il danno risarcibile è di regola limitato all’interesse negativo, cioè all’interesse a non essere coinvolti in trattative inutili: comprende le spese sostenute in vista del contratto (danno emergente) e la perdita di altre occasioni contrattuali (lucro cessante). È escluso l’interesse positivo, ossia il guadagno che il contratto avrebbe procurato se concluso ed eseguito. Nell’ipotesi del contratto valido ma sconveniente, il risarcimento si commisura al minor vantaggio o al maggior aggravio economico causato dal contegno sleale.

Profili applicativi

Nell’azione per recesso ingiustificato il danneggiato deve dimostrare la serietà e lo stadio avanzato delle trattative (bozze condivise, accordo sugli elementi essenziali, scambi di corrispondenza), l’assenza di una giusta causa di interruzione e il danno subito, anche con liquidazione equitativa purché ancorata a parametri oggettivi. Errore frequente è chiedere come danno il corrispettivo del contratto non concluso: quella somma esprime l’interesse positivo e non è risarcibile.

Controversa è la natura della responsabilità. L’orientamento prevalente la qualifica come extracontrattuale, con prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. e onere per il danneggiato di provare anche la colpa; un indirizzo minoritario, ripreso di recente con riferimento alla pubblica amministrazione, la riconduce al contatto sociale qualificato, con prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. La scelta incide sul termine per agire, sicché in pratica conviene muoversi entro cinque anni dal fatto.

Sul piano processuale, la domanda di responsabilità precontrattuale è diversa da quella di risoluzione o di risarcimento per inadempimento, poiché presuppone l’assenza di un vincolo contrattuale; non può quindi essere introdotta per la prima volta in appello. La pubblica amministrazione è soggetta all’obbligo di buona fede anche nelle procedure di evidenza pubblica, ma l’affidamento del privato non è tutelato quando l’invalidità dipende da norme che un operatore professionale deve conoscere.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24625: la responsabilità per rottura delle trattative richiede trattative pendenti, giunte a uno stadio idoneo a far sorgere un ragionevole affidamento sulla conclusione, e un’interruzione priva di giustificato motivo; il danno, limitato all’interesse negativo, comprende spese inutili e occasioni perdute e può essere liquidato in via equitativa con criteri obiettivi.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 13 settembre 2024, n. 24690: nel quantificare il lucro cessante da recesso ingiustificato non si può fare riferimento ai canoni o ai corrispettivi che il contratto mai concluso avrebbe procurato, perché ciò equivale a riconoscere l’interesse positivo; va invece individuato il pregiudizio derivato in via immediata e diretta dall’interruzione.
  • Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24795: l’art. 1337 c.c. è una clausola generale che impone di trattare lealmente e di fornire ogni dato rilevante; la sua violazione rileva anche quando il contratto concluso sia valido ma pregiudizievole, con risarcimento pari al minor vantaggio o al maggior aggravio economico, come nel caso della società di leasing che aveva taciuto la sospensione di agevolazioni fiscali.
  • Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2016, n. 5762: la validità del contratto non esclude la responsabilità di chi ha omesso informazioni rilevanti durante le trattative, se queste avrebbero verosimilmente condotto a un diverso contenuto contrattuale; il danneggiato può agire per la lesione della propria libertà negoziale.
  • Cassazione civile, sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4715: la responsabilità precontrattuale sussiste anche quando rassicurazioni sleali sulla prospettiva di future collaborazioni inducano a stipulare a condizioni più onerose; il danno si commisura al maggiore aggravio, liquidabile equitativamente, mentre la sola violazione della buona fede non determina la nullità del contratto.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 7 aprile 2026, n. 8676: la responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c. ha natura extracontrattuale (in senso diverso, per la P.A., la pronuncia n. 18288/2026 riportata più avanti); le cause per recesso dalle trattative per un affitto d’azienda rientrano nella competenza territoriale inderogabile del luogo dell’azienda.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 6 giugno 2026, n. 18288: in senso opposto, la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione è ricondotta al contatto sociale qualificato, che sorge con l’avvio della procedura di evidenza pubblica anche senza stipula, e si prescrive nel termine decennale.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 25 luglio 2025, n. 21333: la domanda di responsabilità precontrattuale è nuova rispetto a quella di risoluzione e risarcimento per inadempimento, poiché presuppone l’assenza di un contratto definitivo e mira al solo interesse negativo; proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 1338 c.c. disciplina la specifica ipotesi della parte che conosce una causa di invalidità del contratto e la tace, tutelando l’affidamento sulla validità. Gli artt. 1175 e 1375 c.c. estendono il canone della buona fede all’intero rapporto obbligatorio e all’esecuzione del contratto, mentre l’art. 1366 c.c. lo applica all’interpretazione. L’art. 1440 c.c. sul dolo incidente offre il modello per il risarcimento in presenza di contratto valido ma svantaggioso; gli artt. 1439 e 1427 c.c. regolano invece l’annullamento per vizi del consenso. La qualificazione aquiliana richiama l’art. 2043 c.c. e la prescrizione dell’art. 2947 c.c.; la tesi contrattuale l’art. 1173 c.c. e l’art. 2946 c.c. Nei contratti con i consumatori e nei servizi finanziari gli obblighi informativi precontrattuali sono specificati dal codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e dal testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).