Art. 1335 c.c. Presunzione di conoscenza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1335 c.c. chiude la sezione sull’accordo delle parti e fissa il criterio con cui stabilire quando una dichiarazione destinata a una determinata persona produce effetto. Le dichiarazioni recettizie, cioè quelle che per essere efficaci devono giungere a conoscenza del destinatario, pongono un problema pratico: il mittente non può provare ciò che accade nella sfera altrui. Il legislatore lo risolve con una presunzione di conoscenza fondata su un fatto oggettivo e verificabile, l’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario.

La norma accoglie così il criterio della conoscibilità, che bilancia l’interesse del mittente alla certezza dei tempi e quello del destinatario a non subire effetti di atti che, senza sua colpa, non ha potuto conoscere. Benché collocata tra le regole sulla formazione del contratto, ha portata generale e si applica a ogni atto unilaterale recettizio: diffide, disdette, recessi, licenziamenti, atti di costituzione in mora e interruttivi della prescrizione. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.

Contenuto della disposizione

La presunzione riguarda la proposta, l’accettazione, le rispettive revoche e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona. Gli elementi sono:

  • il fatto base: l’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario, inteso come il luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequenza, rientra nella sua sfera di dominio e controllo, come l’abitazione, la sede o il domicilio eletto;
  • l’effetto: la dichiarazione si reputa conosciuta da quel momento, senza che il mittente debba dimostrare l’effettiva presa di conoscenza;
  • la prova contraria: il destinatario può superare la presunzione solo provando di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Si tratta di una presunzione legale relativa, ma la prova contraria è circoscritta: non basta dimostrare di non aver conosciuto l’atto, occorre provare un impedimento non imputabile alla propria negligenza.

Profili applicativi

Il contenzioso ruota quasi interamente sulla raccomandata. Se il plico è consegnato, l’avviso di ricevimento prova l’arrivo; se il destinatario è assente, il momento rilevante è il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale, non quello del ritiro né lo spirare del periodo di giacenza. Chi sceglie di non ritirare la raccomandata non può giovarsi della propria inerzia.

Per le dichiarazioni negoziali e gli atti stragiudiziali non si applicano le regole sulla notificazione degli atti giudiziari: non sono quindi necessari la relata né la comunicazione di avvenuto deposito. Resta però a carico del mittente la prova dell’arrivo all’indirizzo corretto, che il giudice di merito accerta sulla base dell’avviso e di ogni altro elemento utile.

Quanto al contenuto del plico, la prova della spedizione e della consegna fa presumere che la busta contenesse l’atto indicato dal mittente; spetta al destinatario dimostrare che fosse vuota, incompleta o contenesse altro, con prova specifica e non con contestazioni generiche. Errore frequente del destinatario è limitarsi ad affermare di non aver trovato l’avviso di giacenza nella cassetta: allegazione insufficiente a vincere la presunzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 12 giugno 2026, n. 19480: l’atto di costituzione in mora spedito con raccomandata si presume conosciuto, in caso di assenza del destinatario, dal rilascio dell’avviso di giacenza, senza attendere i dieci giorni previsti per le notificazioni; se la ricezione è contestata, il giudice deve verificare l’esito della spedizione con ogni mezzo di prova.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 15 aprile 2025, n. 9862: la presunzione opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto interruttivo all’indirizzo del destinatario; non basta allegare di non aver rinvenuto l’avviso di giacenza, e non trovano applicazione i principi propri della notificazione degli atti giudiziari.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 18 maggio 2023, n. 13703: l’accertamento dell’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario è riservato al giudice di merito; la diffida ad adempiere rimasta in giacenza per assenza del destinatario si presume conosciuta anche se poi consegnata per errore a un omonimo.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 20 maggio 2026, n. 15388: la libera scelta di non ritirare il plico giunto in compiuta giacenza non sposta l’onere della prova, che resta a carico del destinatario anche quanto alla dimostrazione che la busta non conteneva l’atto indicato dal mittente.
  • Cassazione civile, sez. VI-5, ord. 29 ottobre 2021, n. 30757: la ricevuta della raccomandata, unita all’ordinaria regolarità del servizio postale, fonda la presunzione di arrivo della busta e del suo contenuto; il destinatario che lamenti un atto incompleto o diverso deve provarlo.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 26 novembre 2019, n. 30787: la presunzione sul contenuto vale per la busta contenente un solo atto; se il mittente afferma di avervi inserito più atti e il destinatario lo contesta, l’onere di provarlo torna sul mittente.

Rapporti con altre norme

L’art. 1326 c.c. fa coincidere la conclusione del contratto con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente, conoscenza che si determina proprio secondo l’art. 1335 c.c.; lo stesso criterio governa la revoca della proposta e dell’accettazione (art. 1328 c.c.) e l’efficacia della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.). La norma è decisiva per la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), per la costituzione in mora (art. 1219 c.c.) e per l’interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale (art. 2943 c.c.). Va invece tenuta distinta dalla disciplina della notificazione degli atti processuali (artt. 137 ss. c.p.c. e legge 20 novembre 1982, n. 890), che segue regole proprie, anche se la giurisprudenza vi richiama la presunzione per il caso di raccomandata informativa non ritirata.