Art. 1335 c.c. Presunzione di conoscenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1335 c.c. chiude la sezione sull’accordo delle parti e fissa il criterio con cui stabilire quando una dichiarazione destinata a una determinata persona produce effetto. Le dichiarazioni recettizie, cioè quelle che per essere efficaci devono giungere a conoscenza del destinatario, pongono un problema pratico: il mittente non può provare ciò che accade nella sfera altrui. Il legislatore lo risolve con una presunzione di conoscenza fondata su un fatto oggettivo e verificabile, l’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario.
La norma accoglie così il criterio della conoscibilità, che bilancia l’interesse del mittente alla certezza dei tempi e quello del destinatario a non subire effetti di atti che, senza sua colpa, non ha potuto conoscere. Benché collocata tra le regole sulla formazione del contratto, ha portata generale e si applica a ogni atto unilaterale recettizio: diffide, disdette, recessi, licenziamenti, atti di costituzione in mora e interruttivi della prescrizione. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
La presunzione riguarda la proposta, l’accettazione, le rispettive revoche e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona. Gli elementi sono:
Si tratta di una presunzione legale relativa, ma la prova contraria è circoscritta: non basta dimostrare di non aver conosciuto l’atto, occorre provare un impedimento non imputabile alla propria negligenza.
Profili applicativi
Il contenzioso ruota quasi interamente sulla raccomandata. Se il plico è consegnato, l’avviso di ricevimento prova l’arrivo; se il destinatario è assente, il momento rilevante è il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale, non quello del ritiro né lo spirare del periodo di giacenza. Chi sceglie di non ritirare la raccomandata non può giovarsi della propria inerzia.
Per le dichiarazioni negoziali e gli atti stragiudiziali non si applicano le regole sulla notificazione degli atti giudiziari: non sono quindi necessari la relata né la comunicazione di avvenuto deposito. Resta però a carico del mittente la prova dell’arrivo all’indirizzo corretto, che il giudice di merito accerta sulla base dell’avviso e di ogni altro elemento utile.
Quanto al contenuto del plico, la prova della spedizione e della consegna fa presumere che la busta contenesse l’atto indicato dal mittente; spetta al destinatario dimostrare che fosse vuota, incompleta o contenesse altro, con prova specifica e non con contestazioni generiche. Errore frequente del destinatario è limitarsi ad affermare di non aver trovato l’avviso di giacenza nella cassetta: allegazione insufficiente a vincere la presunzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1326 c.c. fa coincidere la conclusione del contratto con la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente, conoscenza che si determina proprio secondo l’art. 1335 c.c.; lo stesso criterio governa la revoca della proposta e dell’accettazione (art. 1328 c.c.) e l’efficacia della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.). La norma è decisiva per la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), per la costituzione in mora (art. 1219 c.c.) e per l’interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale (art. 2943 c.c.). Va invece tenuta distinta dalla disciplina della notificazione degli atti processuali (artt. 137 ss. c.p.c. e legge 20 novembre 1982, n. 890), che segue regole proprie, anche se la giurisprudenza vi richiama la presunzione per il caso di raccomandata informativa non ritirata.