Art. 1328 c.c. Revoca della proposta e dell’accettazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.
2. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1328 c.c. disciplina la revoca della proposta e dell’accettazione, cioè il potere di ciascuna parte di ritirare la propria dichiarazione prima che il contratto si formi. Il codice accoglie il principio della libera revocabilità della proposta: finché il contratto non è concluso, il proponente non è vincolato e può cambiare idea. La regola esprime l’idea che, nella fase di formazione, nessuno è obbligato prima dell’incontro dei consensi, salvo che abbia assunto un impegno di irrevocabilità (artt. 1329 e 1331 c.c.).
La libertà del proponente è temperata dalla tutela dell’affidamento dell’oblato: se questi ha già iniziato in buona fede l’esecuzione, la revoca resta efficace ma il proponente deve indennizzarlo. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La differente formulazione dei due commi ha alimentato un dibattito. Per la revoca dell’accettazione la legge richiede espressamente che giunga a conoscenza del proponente; per la revoca della proposta la legge richiede solo che intervenga prima della conclusione del contratto, e la giurisprudenza prevalente ne deduce che basti che sia stata emessa e spedita prima che il proponente abbia conoscenza dell’accettazione, anche se l’oblato la riceve dopo.
Profili applicativi
La revoca non richiede forme particolari, neppure quando il contratto da concludere esige la forma scritta: può essere verbale o risultare da comportamenti univoci, come il ritiro degli originali della scrittura sottoscritta. Non è revocabile, invece, la proposta irrevocabile durante il termine di irrevocabilità (art. 1329 c.c.), né quella del contratto con obbligazioni del solo proponente dopo che è giunta al destinatario (art. 1333 c.c.).
Nella pratica il contenzioso riguarda le proposte d’acquisto raccolte da concessionari e agenzie immobiliari, quando il proponente tenta di ritirarsi. Occorre verificare se l’accettazione era già giunta a conoscenza del proponente o se l’esecuzione era già iniziata, nei casi dell’art. 1327 c.c.: in entrambi i casi il contratto è concluso e la revoca è tardiva. Errore frequente è invocare l’indennizzo quando l’oblato non ha accettato ma ha formulato una controproposta: manca allora la revoca di una proposta efficace, e l’eventuale tutela va cercata nella responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.). L’onere di provare la tempestività della revoca grava su chi la invoca.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1328 c.c. presuppone la regola dell’art. 1326 c.c. sul momento di conclusione e il criterio di conoscibilità dell’art. 1335 c.c.; si coordina con l’art. 1327 c.c. sull’esecuzione senza preventiva risposta e con l’art. 1330 c.c. sulla sorte della proposta in caso di morte o incapacità. Le eccezioni al principio di revocabilità sono poste dagli artt. 1329 (proposta irrevocabile), 1331 (opzione) e 1333 c.c. (contratto con obbligazioni del solo proponente); per l’offerta al pubblico l’art. 1336, secondo comma, c.c. detta una regola speciale sulla forma della revoca. La revoca arbitraria dopo aver ingenerato un affidamento può rilevare ai sensi dell’art. 1337 c.c.