Art. 1328 c.c. Revoca della proposta e dell’accettazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.

2. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1328 c.c. disciplina la revoca della proposta e dell’accettazione, cioè il potere di ciascuna parte di ritirare la propria dichiarazione prima che il contratto si formi. Il codice accoglie il principio della libera revocabilità della proposta: finché il contratto non è concluso, il proponente non è vincolato e può cambiare idea. La regola esprime l’idea che, nella fase di formazione, nessuno è obbligato prima dell’incontro dei consensi, salvo che abbia assunto un impegno di irrevocabilità (artt. 1329 e 1331 c.c.).

La libertà del proponente è temperata dalla tutela dell’affidamento dell’oblato: se questi ha già iniziato in buona fede l’esecuzione, la revoca resta efficace ma il proponente deve indennizzarlo. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • Revoca della proposta (primo comma, prima parte): è ammessa finché il contratto non è concluso, cioè, di regola, finché il proponente non ha conoscenza dell’accettazione (art. 1326 c.c.) o, nei casi dell’art. 1327 c.c., finché l’oblato non ha iniziato l’esecuzione.
  • Indennizzo (primo comma, seconda parte): se l’accettante ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente deve indennizzarlo delle spese e delle perdite subite. Non si tratta di risarcimento del danno: l’obbligo prescinde dalla colpa ed è limitato al pregiudizio derivante dall’esecuzione iniziata, senza il mancato guadagno del contratto.
  • Revoca dell’accettazione (secondo comma): è efficace solo se giunge a conoscenza del proponente prima dell’accettazione stessa; la conoscenza si presume, secondo l’art. 1335 c.c., con l’arrivo all’indirizzo del destinatario.

La differente formulazione dei due commi ha alimentato un dibattito. Per la revoca dell’accettazione la legge richiede espressamente che giunga a conoscenza del proponente; per la revoca della proposta la legge richiede solo che intervenga prima della conclusione del contratto, e la giurisprudenza prevalente ne deduce che basti che sia stata emessa e spedita prima che il proponente abbia conoscenza dell’accettazione, anche se l’oblato la riceve dopo.

Profili applicativi

La revoca non richiede forme particolari, neppure quando il contratto da concludere esige la forma scritta: può essere verbale o risultare da comportamenti univoci, come il ritiro degli originali della scrittura sottoscritta. Non è revocabile, invece, la proposta irrevocabile durante il termine di irrevocabilità (art. 1329 c.c.), né quella del contratto con obbligazioni del solo proponente dopo che è giunta al destinatario (art. 1333 c.c.).

Nella pratica il contenzioso riguarda le proposte d’acquisto raccolte da concessionari e agenzie immobiliari, quando il proponente tenta di ritirarsi. Occorre verificare se l’accettazione era già giunta a conoscenza del proponente o se l’esecuzione era già iniziata, nei casi dell’art. 1327 c.c.: in entrambi i casi il contratto è concluso e la revoca è tardiva. Errore frequente è invocare l’indennizzo quando l’oblato non ha accettato ma ha formulato una controproposta: manca allora la revoca di una proposta efficace, e l’eventuale tutela va cercata nella responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.). L’onere di provare la tempestività della revoca grava su chi la invoca.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 15 aprile 2016, n. 7543: la scrittura sottoscritta da una sola parte è mera proposta, revocabile; la revoca non richiede la forma scritta, anche se il contratto la esige, e produce effetto se spedita all’indirizzo dell’accettante prima che l’accettazione giunga a conoscenza del proponente, essendo irrilevante che l’oblato ne abbia notizia dopo.
  • Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 1981, n. 2083: la proposta è revocabile fino a quando il proponente non abbia conoscenza dell’accettazione, salvi i casi dell’art. 1327 c.c.; per impedire la conclusione del contratto basta che la revoca sia emessa e trasmessa prima di quel momento.
  • Cassazione civile, sez. II, 16 maggio 2000, n. 6323: la revoca della proposta, quale atto recettizio, non produce effetto quando giunge all’accettante dopo che l’accettazione è arrivata all’indirizzo del proponente e il contratto si è quindi concluso.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 25 luglio 2022, n. 23083: l’indennizzo dell’art. 1328 c.c. presuppone la revoca di una proposta efficace e non spetta quando l’oblato abbia formulato una controproposta non accettata, mancando in tal caso l’accordo e non la revoca.
  • Cassazione civile, sez. II, 2 agosto 2011, n. 16919: quando ricorrono i presupposti dell’art. 1327 c.c., il contratto si perfeziona con l’inizio dell’esecuzione; l’invio dell’ordine alla casa costruttrice da parte del concessionario aveva concluso il contratto prima del recesso del proponente, che è stato quindi ritenuto inefficace.
  • Cassazione civile, sez. III, 16 novembre 2010, n. 23087: la revoca di una proposta irrevocabile durante il termine di irrevocabilità è inefficace; decorso inutilmente il termine, la proposta perde efficacia e l’accettazione tardiva vale al più come nuova proposta.

Rapporti con altre norme

L’art. 1328 c.c. presuppone la regola dell’art. 1326 c.c. sul momento di conclusione e il criterio di conoscibilità dell’art. 1335 c.c.; si coordina con l’art. 1327 c.c. sull’esecuzione senza preventiva risposta e con l’art. 1330 c.c. sulla sorte della proposta in caso di morte o incapacità. Le eccezioni al principio di revocabilità sono poste dagli artt. 1329 (proposta irrevocabile), 1331 (opzione) e 1333 c.c. (contratto con obbligazioni del solo proponente); per l’offerta al pubblico l’art. 1336, secondo comma, c.c. detta una regola speciale sulla forma della revoca. La revoca arbitraria dopo aver ingenerato un affidamento può rilevare ai sensi dell’art. 1337 c.c.