Art. 1339 c.c. Inserzione automatica di clausole

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1339 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, dedicato all’accordo delle parti, e disciplina la cosiddetta integrazione cogente del contratto: quando la legge impone determinate clausole o determinati prezzi di beni o servizi, questi entrano di diritto nel regolamento contrattuale, anche in sostituzione delle pattuizioni difformi. Il contenuto del contratto non dipende allora soltanto dalla volontà delle parti, ma anche da fonti eteronome che l’ordinamento sovrappone all’autonomia privata per tutelare interessi generali.

La ratio è garantire l’effettività delle scelte legislative di politica economica e sociale (prezzi amministrati, tariffe, contenuti minimi obbligatori), evitando che le parti possano eluderle e, al tempo stesso, conservando il contratto anziché travolgerlo con la nullità. Il testo è immutato dal 1942; il riferimento alle norme corporative ha perso attualità con la soppressione dell’ordinamento corporativo, sicché oggi la fonte dell’inserzione è la legge e gli atti che vi danno attuazione.

Contenuto della disposizione

La norma presuppone tre elementi:

  • una fonte legale imperativa, cioè una legge o un atto avente forza di legge, oppure un atto da essa richiamato mediante rinvio integrativo, che fissi clausole o prezzi in modo vincolante;
  • la determinatezza del contenuto imposto: la clausola o il prezzo devono essere fissati in modo chiaro e univoco, così da poter essere inseriti senza ulteriori scelte delle parti;
  • la difformità o la lacuna del regolamento convenuto, che il contenuto legale sostituisce o integra.

L’effetto è automatico: la clausola imposta entra nel contratto di diritto, senza necessità di un atto delle parti o di una pronuncia costitutiva del giudice. Quando l’inserzione sostituisce una pattuizione contraria, il meccanismo si salda con l’art. 1419, secondo comma, c.c.: la clausola difforme è nulla, ma la nullità resta parziale perché la regola legale ne prende il posto, e il contratto sopravvive.

Profili applicativi

La giurisprudenza legge la norma in modo restrittivo, perché l’inserzione automatica incide sulla libertà di iniziativa economica protetta dall’art. 41 Cost. Non basta, quindi, che un’autorità amministrativa abbia poteri di vigilanza su un settore o approvi tariffe: occorre che la legge, direttamente o attraverso un rinvio a provvedimenti di dettaglio entro criteri da essa predeterminati, imponga quei contenuti a pena di nullità delle pattuizioni difformi. Si spiega così perché la tariffa prefettizia degli istituti di vigilanza o i corrispettivi indicati dall’ente di regolazione aeroportuale nell’esercizio di poteri di vigilanza non siano stati ritenuti idonei a sostituirsi ai prezzi pattuiti.

Ulteriori limiti riguardano la determinatezza e il tempo. La prescrizione che lascia al soggetto obbligato la scelta tra più modalità di adempimento non è suscettibile di inserzione, mancando un contenuto univoco da trasferire nel contratto. L’inserzione, inoltre, non opera retroattivamente in assenza di una chiara previsione normativa. Infine, l’art. 1339 c.c. serve a sostituire clausole difformi da norme imperative, non a colmare lacune della volontà negoziale per ottenere effetti che solo un accordo delle parti potrebbe produrre.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 30 luglio 2009, n. 17746: l’inserzione automatica restringe la libertà economica dell’art. 41 Cost. e richiede una legge formale o un atto avente valore di legge, o da esso richiamato con rinvio integrativo; non basta il decreto prefettizio che approva la tariffa degli istituti di vigilanza, mero atto amministrativo di controllo di congruità.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 22 ottobre 2012, n. 18132: l’inserzione opera solo in presenza di disposizioni chiare, precise e univoche; non integra automaticamente i contratti di fornitura di energia la delibera dell’autorità di settore che impone di offrire una modalità gratuita di pagamento lasciandone la scelta al fornitore.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 dicembre 2022, n. 37295: il mero potere di vigilanza di un’autorità non equivale al potere di sostituire i corrispettivi pattuiti; serve che le tariffe siano imposte a pena di nullità delle pattuizioni difformi, nullità parziale che legittima la sostituzione ex art. 1419, secondo comma, c.c.; è esclusa l’applicazione retroattiva senza chiara previsione normativa.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 12 gennaio 2023, n. 697: con riferimento ai corrispettivi per l’uso di spazi aeroportuali, la Corte ha ribadito che la sola previsione della fissazione di tariffe non basta e che è fuori dal possibile giuridico attribuire efficacia retroattiva all’imposizione di prezzi mediante un provvedimento di vigilanza.
  • Cassazione civile, sez. III, 21 agosto 1997, n. 7822: ai fini della sostituzione ex art. 1419, secondo comma, c.c. non occorre che la norma inderogabile preveda espressamente la sostituzione, perché la formula «sono sostituite di diritto» esprime l’automaticità del meccanismo per gli elementi del contratto cui la legge abbia dato una disciplina inderogabile.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 giugno 2000, n. 8794: in senso più restrittivo, la sostituzione presuppone un elemento rigidamente predeterminato dalla legge; nel caso del prezzo simulato in un preliminare, la clausola è stata ritenuta nulla ma non sostituibile, mancando un contenuto legale da inserire.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 29 aprile 2004, n. 8247: l’art. 1339 c.c. non può essere invocato per integrare lacune della volontà negoziale al fine di ottenere effetti diversi da quelli della norma imperativa, che possono derivare solo da pattuizioni delle parti.

Rapporti con altre norme

L’art. 1374 c.c. enuncia in generale che il contratto obbliga anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi e l’equità; l’art. 1339 c.c. ne è la specificazione cogente, mentre l’art. 1340 c.c. disciplina l’integrazione mediante clausole d’uso, derogabile dalle parti. L’art. 1419, secondo comma, c.c. regola la sorte del contratto quando la clausola nulla è sostituita dalla norma imperativa, e l’art. 1418 c.c. fonda la nullità della pattuizione difforme. Applicazioni di settore si trovano nell’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (tassi sostitutivi nei contratti bancari), nell’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (spazi per parcheggio negli edifici) e nella disciplina dei prezzi e delle tariffe dei servizi pubblici regolati. Il limite costituzionale è dato dall’art. 41 Cost.