Art. 1332 c.c. Adesione di altre parti al contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1332 c.c. regola l’adesione di nuove parti a un contratto già concluso, nel caso dei cosiddetti contratti aperti: accordi, di regola plurilaterali, che prevedono la possibilità che altri soggetti vi entrino in un momento successivo. Sono tipicamente aperti i contratti di associazione, di consorzio, di società cooperativa e, più in generale, i contratti con comunione di scopo, nei quali l’ingresso di nuovi partecipanti è coerente con la funzione dell’accordo.

La norma è suppletiva: si applica solo quando le modalità dell’adesione non sono già stabilite dal contratto. In tal caso individua il destinatario della dichiarazione di adesione, risolvendo un problema pratico di certezza: a chi deve rivolgersi chi vuole entrare, per rendere efficace il proprio ingresso. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • Presupposto: un contratto che consenta l’adesione di altre parti, per espressa previsione o per la sua natura; la clausola di apertura opera come proposta rivolta ai futuri aderenti o come preventivo consenso dei contraenti originari.
  • Carattere suppletivo: se il contratto o lo statuto disciplinano le modalità dell’adesione (domanda di ammissione, delibera di un organo, sottoscrizione di un modulo, acquisto di un bene), si seguono quelle.
  • Destinatario dell’adesione: in mancanza di previsioni, l’adesione va diretta all’organo costituito per l’attuazione del contratto (ad esempio il consiglio direttivo dell’associazione) o, se non esiste, a tutti i contraenti originari.

L’adesione determina una modificazione soggettiva del contratto: l’aderente diventa parte del rapporto e ne assume diritti e obblighi alle condizioni già fissate, con l’eventuale possibilità di accettare preventivamente le modifiche successive.

Profili applicativi

Il contenzioso più frequente riguarda i consorzi di urbanizzazione, cioè gli enti tra proprietari di immobili di un comprensorio che gestiscono strade, verde e servizi comuni. La questione è se l’acquirente di un’unità immobiliare, che nell’atto di acquisto ha accettato la clausola di partecipazione al consorzio, ne sia diventato membro senza ulteriori formalità. La giurisprudenza risponde affermativamente quando lo statuto prevede quel meccanismo: in tal caso le modalità dell’adesione sono determinate e l’art. 1332 c.c. non si applica. Gli obblighi contributivi derivano dall’adesione volontaria, non dalla proprietà.

Quanto alla forma, l’adesione a un contratto aperto, in quanto modifica soggettiva, deve rivestire la forma prescritta per il contratto originario: per i consorzi tra imprenditori è richiesta la forma scritta (art. 2603 c.c.), mentre per i consorzi atipici tra proprietari vale la libertà delle forme. Non costituisce adesione la promessa con cui un terzo si obbliga verso una delle parti, anche se richiama il contratto: si tratta di un rapporto distinto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22647: l’art. 1332 c.c. disciplina l’adesione solo quando le modalità non sono determinate; se lo statuto del consorzio prevede che l’ingresso avvenga con l’acquisto di un’unità nel comprensorio, l’adesione si realizza con la compravendita, senza dichiarazioni ricettizie all’organo consortile o ai contraenti originari.
  • Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2016, n. 18560: è lecito il meccanismo di adesione al consorzio mediante clausola dell’atto di acquisto, che si combina con la previsione statutaria valendo questa come preventivo assenso all’ingresso del nuovo associato; non si tratta di obbligazione propter rem né di violazione della relatività del contratto.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 27 maggio 2019, n. 14440: gli obblighi del consorziato nascono dalla volontaria adesione al contratto aperto e non dal titolo di proprietà; in assenza di previsione statutaria il recesso liberatorio dagli obblighi contributivi non è consentito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 maggio 2024, n. 13742: l’adesione di un nuovo soggetto al contratto aperto di consorzio tra imprenditori, quale modificazione soggettiva del negozio originario, richiede la forma scritta prescritta dall’art. 2603 c.c. e non può essere provata per presunzioni o fatti concludenti; la libertà di forma vale solo per i consorzi atipici tra proprietari.
  • Cassazione civile, sez. I, 25 maggio 1985, n. 3180: la promessa di pagamento rivolta da un terzo a una delle parti di un contratto, riferita a un rapporto autonomo, non costituisce adesione ai sensi dell’art. 1332 c.c. e non trasforma il contratto in plurilaterale; il promittente non è perciò vincolato dalla clausola compromissoria del contratto.
  • Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 1994, n. 7872: nel contratto plurilaterale è valida la clausola con cui una parte presta adesione preventiva alle modifiche che gli altri contraenti introdurranno, anche su patti accessori come la clausola compromissoria, che vincolano perciò anche l’aderente.

Rapporti con altre norme

L’art. 1332 c.c. si inserisce tra le regole sulla formazione dell’accordo (artt. 1326 ss. c.c.) e presuppone la figura del contratto plurilaterale con comunione di scopo, cui sono dedicati gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c. Le discipline speciali dei singoli contratti aperti regolano l’ammissione di nuovi partecipanti: art. 16 c.c. per le associazioni riconosciute, art. 2603 c.c. per i consorzi, artt. 2527 e 2528 c.c. per le cooperative. Il preventivo consenso dei contraenti originari va distinto dalla cessione del contratto (art. 1406 c.c.), che sostituisce una parte anziché aggiungerne una nuova.