Art. 1332 c.c. Adesione di altre parti al contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1332 c.c. regola l’adesione di nuove parti a un contratto già concluso, nel caso dei cosiddetti contratti aperti: accordi, di regola plurilaterali, che prevedono la possibilità che altri soggetti vi entrino in un momento successivo. Sono tipicamente aperti i contratti di associazione, di consorzio, di società cooperativa e, più in generale, i contratti con comunione di scopo, nei quali l’ingresso di nuovi partecipanti è coerente con la funzione dell’accordo.
La norma è suppletiva: si applica solo quando le modalità dell’adesione non sono già stabilite dal contratto. In tal caso individua il destinatario della dichiarazione di adesione, risolvendo un problema pratico di certezza: a chi deve rivolgersi chi vuole entrare, per rendere efficace il proprio ingresso. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
L’adesione determina una modificazione soggettiva del contratto: l’aderente diventa parte del rapporto e ne assume diritti e obblighi alle condizioni già fissate, con l’eventuale possibilità di accettare preventivamente le modifiche successive.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente riguarda i consorzi di urbanizzazione, cioè gli enti tra proprietari di immobili di un comprensorio che gestiscono strade, verde e servizi comuni. La questione è se l’acquirente di un’unità immobiliare, che nell’atto di acquisto ha accettato la clausola di partecipazione al consorzio, ne sia diventato membro senza ulteriori formalità. La giurisprudenza risponde affermativamente quando lo statuto prevede quel meccanismo: in tal caso le modalità dell’adesione sono determinate e l’art. 1332 c.c. non si applica. Gli obblighi contributivi derivano dall’adesione volontaria, non dalla proprietà.
Quanto alla forma, l’adesione a un contratto aperto, in quanto modifica soggettiva, deve rivestire la forma prescritta per il contratto originario: per i consorzi tra imprenditori è richiesta la forma scritta (art. 2603 c.c.), mentre per i consorzi atipici tra proprietari vale la libertà delle forme. Non costituisce adesione la promessa con cui un terzo si obbliga verso una delle parti, anche se richiama il contratto: si tratta di un rapporto distinto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1332 c.c. si inserisce tra le regole sulla formazione dell’accordo (artt. 1326 ss. c.c.) e presuppone la figura del contratto plurilaterale con comunione di scopo, cui sono dedicati gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c. Le discipline speciali dei singoli contratti aperti regolano l’ammissione di nuovi partecipanti: art. 16 c.c. per le associazioni riconosciute, art. 2603 c.c. per i consorzi, artt. 2527 e 2528 c.c. per le cooperative. Il preventivo consenso dei contraenti originari va distinto dalla cessione del contratto (art. 1406 c.c.), che sostituisce una parte anziché aggiungerne una nuova.