Art. 1340 c.c. Clausole d’uso
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
1. Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1340 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, dedicato all’accordo delle parti, subito dopo la norma sull’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge. Disciplina le clausole d’uso, cioè le pattuizioni che, per la pratica costante seguita in un certo ambito territoriale o in una determinata categoria di operatori, si intendono comprese nel contratto anche se le parti non le hanno richiamate.
La ratio è di natura interpretativa e integrativa: la legge presume che chi contratta in un dato ambiente economico voglia uniformarsi alle prassi che vi sono seguite, e dà rilievo a questa volontà presunta, salvo prova contraria. Il fondamento resta dunque negoziale, a differenza dell’integrazione cogente dell’art. 1339 c.c. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
Occorre distinguere due figure che il codice chiama entrambe «usi»:
Le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto automaticamente, anche se le parti le ignorano; possono derogare alle norme dispositive di legge, ma non a quelle imperative. L’inserzione è esclusa soltanto se risulta che le parti non le hanno volute: la volontà contraria deve emergere dal contratto o comunque essere contestuale alla sua conclusione, perché una manifestazione successiva di una sola parte non può modificare un accordo già perfezionato.
Profili applicativi
La conseguenza più rilevante della qualificazione come uso negoziale è l’inidoneità a derogare ai divieti di legge che ammettono deroghe solo da parte di usi in senso normativo. Il caso emblematico è l’anatocismo bancario: l’art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi scaduti salvo «usi contrari», e la giurisprudenza ha chiarito che la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, recepita nelle norme bancarie uniformi, è un mero uso negoziale. La clausola che la prevede è quindi nulla, né il generico richiamo alle condizioni praticate dalla banca vale a trasformare l’uso negoziale in normativo.
Sul piano probatorio, l’uso negoziale è un fatto: la parte che lo invoca deve allegarlo e provarne esistenza e contenuto, e il suo accertamento spetta al giudice di merito. L’uso non si applica, inoltre, quando le parti hanno regolato espressamente il punto, perché in tal caso non vi è lacuna da colmare. Nei rapporti di lavoro, l’indirizzo tradizionale riconduceva all’art. 1340 c.c. gli usi aziendali, cioè i trattamenti più favorevoli reiterati dal datore; l’orientamento oggi consolidato li qualifica invece come fonte sociale di natura collettiva, sottratta alla norma in commento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al codice civile definiscono gli usi normativi e ne delimitano l’efficacia; l’art. 1374 c.c. ne prevede la funzione integrativa del contratto, e l’art. 1368 c.c. affida alle pratiche generali il compito di interpretare le clausole ambigue. L’art. 1339 c.c. disciplina invece l’integrazione cogente, che le parti non possono escludere. Nei rapporti di lavoro l’art. 2078 c.c. regola il rapporto tra usi e contratti collettivi. L’art. 1283 c.c. offre il principale banco di prova della distinzione tra usi normativi e negoziali, ora disciplinato per i rapporti bancari dall’art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Le raccolte provinciali degli usi tenute dalle camere di commercio costituiscono strumento di prova, non fonte vincolante.