Art. 1340 c.c. Clausole d’uso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1340 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, dedicato all’accordo delle parti, subito dopo la norma sull’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge. Disciplina le clausole d’uso, cioè le pattuizioni che, per la pratica costante seguita in un certo ambito territoriale o in una determinata categoria di operatori, si intendono comprese nel contratto anche se le parti non le hanno richiamate.

La ratio è di natura interpretativa e integrativa: la legge presume che chi contratta in un dato ambiente economico voglia uniformarsi alle prassi che vi sono seguite, e dà rilievo a questa volontà presunta, salvo prova contraria. Il fondamento resta dunque negoziale, a differenza dell’integrazione cogente dell’art. 1339 c.c. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.

Contenuto della disposizione

Occorre distinguere due figure che il codice chiama entrambe «usi»:

  • usi normativi (consuetudini), fonti del diritto previste dagli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari, caratterizzati dalla generalità della pratica e dalla convinzione della sua obbligatorietà (opinio iuris ac necessitatis); nelle materie regolate dalla legge operano solo se da essa richiamati e integrano il contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.;
  • usi negoziali o contrattuali, oggetto dell’art. 1340 c.c.: semplici pratiche seguite da una cerchia di contraenti, prive dell’elemento psicologico dell’obbligatorietà, che operano sul piano della volontà delle parti.

Le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto automaticamente, anche se le parti le ignorano; possono derogare alle norme dispositive di legge, ma non a quelle imperative. L’inserzione è esclusa soltanto se risulta che le parti non le hanno volute: la volontà contraria deve emergere dal contratto o comunque essere contestuale alla sua conclusione, perché una manifestazione successiva di una sola parte non può modificare un accordo già perfezionato.

Profili applicativi

La conseguenza più rilevante della qualificazione come uso negoziale è l’inidoneità a derogare ai divieti di legge che ammettono deroghe solo da parte di usi in senso normativo. Il caso emblematico è l’anatocismo bancario: l’art. 1283 c.c. vieta la capitalizzazione degli interessi scaduti salvo «usi contrari», e la giurisprudenza ha chiarito che la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, recepita nelle norme bancarie uniformi, è un mero uso negoziale. La clausola che la prevede è quindi nulla, né il generico richiamo alle condizioni praticate dalla banca vale a trasformare l’uso negoziale in normativo.

Sul piano probatorio, l’uso negoziale è un fatto: la parte che lo invoca deve allegarlo e provarne esistenza e contenuto, e il suo accertamento spetta al giudice di merito. L’uso non si applica, inoltre, quando le parti hanno regolato espressamente il punto, perché in tal caso non vi è lacuna da colmare. Nei rapporti di lavoro, l’indirizzo tradizionale riconduceva all’art. 1340 c.c. gli usi aziendali, cioè i trattamenti più favorevoli reiterati dal datore; l’orientamento oggi consolidato li qualifica invece come fonte sociale di natura collettiva, sottratta alla norma in commento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, 19 aprile 1980, n. 2583: l’art. 1340 c.c. richiama gli usi di fatto o contrattuali, che prescindono da generalità e opinio iuris, obbligano le parti anche se ignorati, salvo prova certa che non li abbiano voluti, e prevalgono sulle norme dispositive, purché allegati e provati.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 agosto 1985, n. 4388: a differenza dell’uso normativo, che nelle materie regolate dalla legge opera solo se richiamato, l’uso negoziale agisce sul piano delle clausole contrattuali e si considera inserito solo in forza di una volontà, espressa o implicita, dei contraenti, il cui accertamento spetta al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 marzo 2007, n. 5135: gli usi negoziali integrano o interpretano la volontà incompleta o ambigua; nel caso, è stata esclusa l’applicazione dell’uso locale del calcolo «vuoto per pieno» delle murature, perché le parti avevano autonomamente pattuito il criterio di misurazione.
  • Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507: la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla, poiché si fonda su un uso negoziale e non sull’uso normativo richiesto dall’art. 1283 c.c.; le norme bancarie uniformi hanno valore di semplici usi negoziali.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 1 marzo 2024, n. 5483: il divieto di anatocismo è derogabile solo da un uso normativo contrario; il generico richiamo alle condizioni e norme per le operazioni di banca non attrae l’uso negoziale nella sfera del normativamente imposto.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 11 gennaio 1988, n. 76: la volontà contraria all’inserimento delle clausole d’uso non ha effetto se manifestata dopo la conclusione del contratto, che non può essere modificato da uno solo dei contraenti.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 17 luglio 2023, n. 20682: la reiterazione costante e generalizzata di un trattamento di miglior favore integra un uso aziendale, che opera come un contratto collettivo aziendale; non si applica l’art. 1340 c.c., che postula una volontà tacita delle parti, né un’indagine sulla volontà del datore.

Rapporti con altre norme

Gli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al codice civile definiscono gli usi normativi e ne delimitano l’efficacia; l’art. 1374 c.c. ne prevede la funzione integrativa del contratto, e l’art. 1368 c.c. affida alle pratiche generali il compito di interpretare le clausole ambigue. L’art. 1339 c.c. disciplina invece l’integrazione cogente, che le parti non possono escludere. Nei rapporti di lavoro l’art. 2078 c.c. regola il rapporto tra usi e contratti collettivi. L’art. 1283 c.c. offre il principale banco di prova della distinzione tra usi normativi e negoziali, ora disciplinato per i rapporti bancari dall’art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Le raccolte provinciali degli usi tenute dalle camere di commercio costituiscono strumento di prova, non fonte vincolante.