Art. 1327 c.c. Esecuzione prima della risposta dell’accettante
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
2. L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1327 c.c. introduce una modalità di conclusione del contratto alternativa allo scambio di proposta e accettazione regolato dall’art. 1326 c.c. In determinati casi il destinatario della proposta non risponde, ma esegue direttamente la prestazione richiesta, e il contratto si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui l’esecuzione ha avuto inizio, senza attendere che il proponente ne abbia conoscenza.
La norma risponde alle esigenze di rapidità dei traffici, nei quali spesso il proponente ha interesse a ricevere subito la prestazione (si pensi all’ordine urgente di merce o al trasporto da eseguire immediatamente) e una formale accettazione sarebbe superflua. Per bilanciare la deroga al principio della cognizione, il secondo comma impone all’accettante un obbligo di pronto avviso. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La conclusione mediante esecuzione presuppone una proposta completa e una di tre condizioni, che la giurisprudenza considera tassative:
Ricorrendo una di esse, il contratto si perfeziona con l’inizio dell’esecuzione, che deve essere conforme alla proposta. Il secondo comma obbliga l’accettante a dare pronto avviso dell’iniziata esecuzione; l’omissione non impedisce la conclusione del contratto, ma lo espone al risarcimento del danno. Dal momento dell’inizio dell’esecuzione la proposta non è più revocabile, perché il contratto è già concluso (art. 1328 c.c.).
Profili applicativi
La norma rileva soprattutto nelle forniture commerciali, nei trasporti e negli ordini trasmessi tramite agenti. Il luogo dell’iniziata esecuzione, come la consegna della merce al vettore nella vendita da piazza a piazza, determina il foro del luogo di conclusione del contratto (art. 20 c.p.c.).
Occorre distinguere l’art. 1327 c.c. dall’accettazione tacita per comportamento concludente. Fuori dalle tre ipotesi tassative, l’esecuzione può comunque valere come accettazione, ma il contratto si conclude secondo la regola generale, cioè quando il proponente ne ha conoscenza. Se l’esecuzione non è conforme alla proposta (ad esempio consegna di quantitativi diversi), essa vale come controproposta, che il proponente può accettare anche tacitamente. Chi invoca la conclusione ai sensi dell’art. 1327 c.c. deve provare la proposta e la ricorrenza di una delle tre condizioni; la consegna della merce, in sé, non dimostra la conclusione del contratto se manca la prova di un valido ordine.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1327 c.c. deroga alla regola della cognizione dell’art. 1326 c.c., che resta applicabile fuori dalle ipotesi tassative, compresa la regola della controproposta del quinto comma. Si coordina con l’art. 1328 c.c. sulla revoca della proposta e sull’indennizzo per l’esecuzione intrapresa in buona fede, con l’art. 1333 c.c. sui contratti con obbligazioni del solo proponente e con l’art. 1336 c.c. sull’offerta al pubblico. Sul piano processuale rileva l’art. 20 c.p.c. sul foro del luogo di conclusione del contratto. Per i contratti a distanza con i consumatori valgono le regole del codice del consumo sulla conferma e sul recesso.