Art. 1327 c.c. Esecuzione prima della risposta dell’accettante

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

2. L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1327 c.c. introduce una modalità di conclusione del contratto alternativa allo scambio di proposta e accettazione regolato dall’art. 1326 c.c. In determinati casi il destinatario della proposta non risponde, ma esegue direttamente la prestazione richiesta, e il contratto si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui l’esecuzione ha avuto inizio, senza attendere che il proponente ne abbia conoscenza.

La norma risponde alle esigenze di rapidità dei traffici, nei quali spesso il proponente ha interesse a ricevere subito la prestazione (si pensi all’ordine urgente di merce o al trasporto da eseguire immediatamente) e una formale accettazione sarebbe superflua. Per bilanciare la deroga al principio della cognizione, il secondo comma impone all’accettante un obbligo di pronto avviso. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La conclusione mediante esecuzione presuppone una proposta completa e una di tre condizioni, che la giurisprudenza considera tassative:

  • la richiesta del proponente, che domanda espressamente o inequivocabilmente l’esecuzione senza preventiva risposta;
  • la natura dell’affare, quando l’interesse del proponente esige un’esecuzione immediata;
  • gli usi, cioè la prassi del settore che prevede l’esecuzione diretta.

Ricorrendo una di esse, il contratto si perfeziona con l’inizio dell’esecuzione, che deve essere conforme alla proposta. Il secondo comma obbliga l’accettante a dare pronto avviso dell’iniziata esecuzione; l’omissione non impedisce la conclusione del contratto, ma lo espone al risarcimento del danno. Dal momento dell’inizio dell’esecuzione la proposta non è più revocabile, perché il contratto è già concluso (art. 1328 c.c.).

Profili applicativi

La norma rileva soprattutto nelle forniture commerciali, nei trasporti e negli ordini trasmessi tramite agenti. Il luogo dell’iniziata esecuzione, come la consegna della merce al vettore nella vendita da piazza a piazza, determina il foro del luogo di conclusione del contratto (art. 20 c.p.c.).

Occorre distinguere l’art. 1327 c.c. dall’accettazione tacita per comportamento concludente. Fuori dalle tre ipotesi tassative, l’esecuzione può comunque valere come accettazione, ma il contratto si conclude secondo la regola generale, cioè quando il proponente ne ha conoscenza. Se l’esecuzione non è conforme alla proposta (ad esempio consegna di quantitativi diversi), essa vale come controproposta, che il proponente può accettare anche tacitamente. Chi invoca la conclusione ai sensi dell’art. 1327 c.c. deve provare la proposta e la ricorrenza di una delle tre condizioni; la consegna della merce, in sé, non dimostra la conclusione del contratto se manca la prova di un valido ordine.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 9 giugno 1997, n. 5139: la conclusione del contratto nel luogo e nel tempo dell’iniziata esecuzione opera solo nelle ipotesi tassative dell’art. 1327 c.c.; fuori di esse, l’avviso dell’avvenuta esecuzione può valere, in presenza di elementi univoci, come accettazione, con conclusione del contratto nel luogo in cui il proponente lo riceve.
  • Cassazione civile, sez. II, 2 agosto 2011, n. 16919: la comunicazione dell’avvenuta esecuzione non è presupposto della conclusione del contratto, che si perfeziona con l’inizio dell’esecuzione; nel caso di proposta d’acquisto di un autocarro raccolta dal concessionario, l’invio dell’ordine alla casa costruttrice ha concluso il contratto, precludendo la successiva revoca della proposta.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 2 febbraio 1991, n. 1032: la conclusione mediante esecuzione presuppone la puntuale conformità dell’esecuzione alla proposta; la consegna di quantitativi inferiori a quelli ordinati costituisce modifica della proposta e richiede l’accettazione dell’originario proponente, anche per comportamento concludente.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 1 giugno 2006, n. 13132: occorre che l’esecuzione senza risposta sia richiesta dal proponente, imposta dalla natura dell’affare o prevista dagli usi; è stata confermata la decisione che aveva ravvisato la prima ipotesi nella fornitura di un impianto, avviata dopo che il proponente aveva accolto le modifiche chieste dalla controparte.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 maggio 2024, n. 14253: in mancanza dei presupposti dell’art. 1327 c.c. il contratto può perfezionarsi per comportamento concludente dell’oblato, come il pagamento dell’acconto previsto nell’offerta quale conferma dell’ordine; la Corte ha corretto in tal senso la qualificazione data dai giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 giugno 2013, n. 16182: l’applicazione dell’art. 1327 c.c. presuppone una valida proposta del preteso acquirente; accertata la falsità delle firme sugli ordini, la consegna della merce e le conferme d’ordine unilaterali del venditore non provano la conclusione del contratto.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 novembre 2004, n. 21516: nei contratti di trasporto conclusi verbalmente a distanza, la speditezza richiesta dall’affare giustifica l’esecuzione immediata, sicché il foro del luogo di conclusione coincide con quello in cui il trasporto ha avuto inizio.

Rapporti con altre norme

L’art. 1327 c.c. deroga alla regola della cognizione dell’art. 1326 c.c., che resta applicabile fuori dalle ipotesi tassative, compresa la regola della controproposta del quinto comma. Si coordina con l’art. 1328 c.c. sulla revoca della proposta e sull’indennizzo per l’esecuzione intrapresa in buona fede, con l’art. 1333 c.c. sui contratti con obbligazioni del solo proponente e con l’art. 1336 c.c. sull’offerta al pubblico. Sul piano processuale rileva l’art. 20 c.p.c. sul foro del luogo di conclusione del contratto. Per i contratti a distanza con i consumatori valgono le regole del codice del consumo sulla conferma e sul recesso.