Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
2. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
3. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
4. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
5. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1326 c.c. apre la sezione dedicata all’accordo delle parti, nel capo II del titolo II del libro quarto, e descrive lo schema tipico di formazione del contratto: lo scambio tra una proposta e un’accettazione. L’accordo, primo requisito del contratto secondo l’art. 1325 c.c., nasce dall’incontro di due dichiarazioni di volontà distinte, provenienti da parti diverse e perfettamente coincidenti nel contenuto.
La norma risolve il problema del momento e del luogo di conclusione del contratto tra persone non presenti, adottando il cosiddetto principio della cognizione: il vincolo sorge quando il proponente viene a conoscenza dell’adesione dell’altra parte, e non già quando questa viene emessa o spedita. La scelta tutela il proponente, che non può restare obbligato senza sapere di esserlo, ed è temperata dalla presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., che addossa al destinatario il rischio della mancata lettura delle dichiarazioni giunte al suo indirizzo. Il testo è rimasto immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La proposta è la dichiarazione con cui una parte sottopone all’altra un regolamento contrattuale completo, tale che la semplice adesione basti a formare il contratto; l’accettazione è la dichiarazione dell’oblato, cioè del destinatario della proposta, che vi aderisce senza riserve. La disposizione ne disciplina cinque aspetti:
La regola della conformità esprime il principio per cui il contratto esiste solo se il consenso cade su ogni punto del regolamento; finché residua un dissenso, anche marginale, si resta nella fase delle trattative, nella quale vale il dovere di buona fede dell’art. 1337 c.c.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente riguarda le proposte irrevocabili di acquisto immobiliare raccolte dai mediatori e la vendita tra imprese tramite ordini e conferme d’ordine. Nel primo ambito si discute soprattutto se e quando il proponente abbia avuto conoscenza tempestiva dell’accettazione, magari comunicata dall’agente immobiliare per telefono; nel secondo, se la conferma d’ordine contenente condizioni diverse (tempi di consegna, modalità di pagamento, penali) abbia concluso il contratto o costituisca una controproposta, poi accettata tacitamente con l’esecuzione.
Spetta a chi afferma l’esistenza del contratto provare l’incontro delle volontà e la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente entro il termine. Errori ricorrenti sono considerare concluso il contratto per la sola sottoscrizione dell’oblato, senza verificare che l’accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, e trascurare che l’accettazione con riserve, anche su aspetti accessori, impedisce il perfezionamento. Nei contratti a forma vincolata (art. 1350 c.c.) entrambe le dichiarazioni devono rivestire la forma scritta, ma la comunicazione dell’accettazione al proponente può avvenire con qualsiasi mezzo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1325 c.c. pone l’accordo tra i requisiti del contratto, e l’art. 1335 c.c. fissa la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni giunte all’indirizzo del destinatario, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di averne notizia. Gli artt. 1327 e 1333 c.c. prevedono modalità di conclusione alternative, rispettivamente mediante esecuzione della prestazione e per mancato rifiuto nei contratti con obbligazioni del solo proponente; l’art. 1328 c.c. regola la revoca di proposta e accettazione, l’art. 1329 c.c. la proposta irrevocabile e l’art. 1331 c.c. l’opzione. L’art. 1336 c.c. disciplina l’offerta al pubblico, mentre l’art. 1350 c.c. individua i contratti per i quali entrambe le dichiarazioni devono essere scritte. Per i contratti conclusi a distanza con i consumatori si aggiungono le regole del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).