Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

2. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

3. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.

4. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

5. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1326 c.c. apre la sezione dedicata all’accordo delle parti, nel capo II del titolo II del libro quarto, e descrive lo schema tipico di formazione del contratto: lo scambio tra una proposta e un’accettazione. L’accordo, primo requisito del contratto secondo l’art. 1325 c.c., nasce dall’incontro di due dichiarazioni di volontà distinte, provenienti da parti diverse e perfettamente coincidenti nel contenuto.

La norma risolve il problema del momento e del luogo di conclusione del contratto tra persone non presenti, adottando il cosiddetto principio della cognizione: il vincolo sorge quando il proponente viene a conoscenza dell’adesione dell’altra parte, e non già quando questa viene emessa o spedita. La scelta tutela il proponente, che non può restare obbligato senza sapere di esserlo, ed è temperata dalla presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., che addossa al destinatario il rischio della mancata lettura delle dichiarazioni giunte al suo indirizzo. Il testo è rimasto immutato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

La proposta è la dichiarazione con cui una parte sottopone all’altra un regolamento contrattuale completo, tale che la semplice adesione basti a formare il contratto; l’accettazione è la dichiarazione dell’oblato, cioè del destinatario della proposta, che vi aderisce senza riserve. La disposizione ne disciplina cinque aspetti:

  • momento di conclusione (comma 1): il contratto si perfeziona quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione; nello stesso luogo in cui tale conoscenza si realizza si considera concluso il contratto;
  • termine per l’accettazione (comma 2): l’accettazione deve giungere entro il termine fissato dal proponente o, in mancanza, entro quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o gli usi; decorso il termine, la proposta perde efficacia;
  • accettazione tardiva (comma 3): il proponente può comunque ritenerla efficace, purché ne dia immediato avviso all’altra parte;
  • forma dell’accettazione (comma 4): se il proponente esige una forma determinata, l’accettazione data in forma diversa non produce effetti;
  • accettazione non conforme (comma 5): l’adesione che modifica, integra o limita la proposta vale come nuova proposta, cosiddetta controproposta, e i ruoli delle parti si invertono.

La regola della conformità esprime il principio per cui il contratto esiste solo se il consenso cade su ogni punto del regolamento; finché residua un dissenso, anche marginale, si resta nella fase delle trattative, nella quale vale il dovere di buona fede dell’art. 1337 c.c.

Profili applicativi

Il contenzioso più frequente riguarda le proposte irrevocabili di acquisto immobiliare raccolte dai mediatori e la vendita tra imprese tramite ordini e conferme d’ordine. Nel primo ambito si discute soprattutto se e quando il proponente abbia avuto conoscenza tempestiva dell’accettazione, magari comunicata dall’agente immobiliare per telefono; nel secondo, se la conferma d’ordine contenente condizioni diverse (tempi di consegna, modalità di pagamento, penali) abbia concluso il contratto o costituisca una controproposta, poi accettata tacitamente con l’esecuzione.

Spetta a chi afferma l’esistenza del contratto provare l’incontro delle volontà e la conoscenza dell’accettazione da parte del proponente entro il termine. Errori ricorrenti sono considerare concluso il contratto per la sola sottoscrizione dell’oblato, senza verificare che l’accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, e trascurare che l’accettazione con riserve, anche su aspetti accessori, impedisce il perfezionamento. Nei contratti a forma vincolata (art. 1350 c.c.) entrambe le dichiarazioni devono rivestire la forma scritta, ma la comunicazione dell’accettazione al proponente può avvenire con qualsiasi mezzo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 2013, n. 8780: la conformità tra proposta e accettazione deve essere totale e va valutata in senso oggettivo, sul piano testuale; qualunque difformità, relativa a elementi essenziali o anche secondari, impedisce la conclusione del contratto e trasforma l’accettazione in nuova proposta.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 25 luglio 2022, n. 23083: costituisce controproposta anche l’accettazione che modifichi soltanto le modalità di pagamento del corrispettivo; in tale ipotesi non spetta l’indennizzo previsto dall’art. 1328 c.c. a chi abbia iniziato l’esecuzione, perché non vi è stata revoca di una proposta efficace ma mancato accordo.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 8 novembre 2022, n. 32860: la controproposta può essere accettata anche tacitamente, salvo che la forma scritta sia imposta dalla legge o dalle parti; se l’originario proponente esegue il contratto senza obiezioni dopo averla ricevuta, il contratto si conclude alle condizioni della controproposta e non a quelle della proposta iniziale.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 settembre 2019, n. 22091: quando la proposta contiene, oltre al prezzo, ulteriori condizioni e l’accettazione si limita ad aderire soltanto ad alcune di esse, non vi è accettazione pura e semplice ma una controproposta, che esige a sua volta l’accettazione dell’originario proponente.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 maggio 2024, n. 14253: la regola sulla forma richiesta dal proponente è posta nel suo esclusivo interesse; egli può rinunciarvi e accontentarsi di un’adesione manifestata in altro modo, come il pagamento dell’acconto previsto quale conferma dell’ordine, e la controparte non può invocare il difetto di forma per negare la conclusione del contratto.
  • Cassazione civile, sez. II, 9 dicembre 2014, n. 25923: il primo comma deroga in parte all’art. 1335 c.c., poiché il contratto si perfeziona quando il proponente abbia comunque avuto conoscenza dell’accettazione, anche se questa non gli sia stata indirizzata; basta che il nuncius, cioè il semplice portatore della dichiarazione altrui, gli comunichi di avere in mano l’accettazione scritta.
  • Cassazione civile, sez. II, 12 luglio 2011, n. 15293: anche nei contratti a forma scritta necessaria, la conoscenza dell’accettazione può realizzarsi con qualsiasi mezzo, compresa la telefonata del mediatore, purché le dichiarazioni negoziali siano scritte; il giudice deve accertare in concreto se la conoscenza sia stata effettiva e tempestiva.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 maggio 2015, n. 10805: in difetto di un termine fissato dal proponente, l’accettazione deve intervenire nel tempo ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare; è tardiva quella comunicata oltre un anno dopo la proposta, né rilevano i termini pattuiti per l’esecuzione, che riguardano un contratto già concluso.

Rapporti con altre norme

L’art. 1325 c.c. pone l’accordo tra i requisiti del contratto, e l’art. 1335 c.c. fissa la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni giunte all’indirizzo del destinatario, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di averne notizia. Gli artt. 1327 e 1333 c.c. prevedono modalità di conclusione alternative, rispettivamente mediante esecuzione della prestazione e per mancato rifiuto nei contratti con obbligazioni del solo proponente; l’art. 1328 c.c. regola la revoca di proposta e accettazione, l’art. 1329 c.c. la proposta irrevocabile e l’art. 1331 c.c. l’opzione. L’art. 1336 c.c. disciplina l’offerta al pubblico, mentre l’art. 1350 c.c. individua i contratti per i quali entrambe le dichiarazioni devono essere scritte. Per i contratti conclusi a distanza con i consumatori si aggiungono le regole del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).