Art. 1336 c.c. Offerta al pubblico
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
2. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1336 c.c. disciplina l’offerta al pubblico, cioè la proposta contrattuale rivolta non a una persona determinata ma alla generalità dei consociati o a una categoria indeterminata di destinatari. Se contiene gli estremi essenziali del contratto, l’offerta vale come proposta, sicché il contratto si conclude con la sola accettazione di chi vi aderisce. È lo strumento giuridico della contrattazione di massa: dal prezzo esposto in vetrina al distributore automatico, dal bando di gara di un ente al catalogo online con possibilità di ordine immediato.
La norma tutela l’affidamento del pubblico, che può fare conto sulla serietà delle offerte rese note, e al tempo stesso semplifica la revoca, rendendola efficace senza bisogno di comunicazioni individuali. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
L’offerta al pubblico va distinta dalla promessa al pubblico (art. 1989 c.c.): quest’ultima è un atto unilaterale che obbliga il promittente non appena resa pubblica, senza alcuna accettazione, mentre l’offerta mira alla conclusione di un contratto e richiede l’adesione dell’interessato.
Profili applicativi
La questione ricorrente è la qualificazione: offerta vincolante o invito a offrire. Annunci pubblicitari generici, indicazioni sulle confezioni dei prodotti e vetrine di siti senza procedura d’acquisto sono di regola inviti; diventano offerte quando consentono di concludere il contratto con la sola adesione e contengono tutti gli elementi necessari. Nella contrattazione elettronica il problema si sposta sulle condizioni generali e sulle conferme d’ordine, che vanno lette alla luce del codice del consumo e del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 sul commercio elettronico.
Un campo storico di applicazione è quello dei bandi: il bando di concorso privatistico per l’assunzione di lavoratori, se fissa criteri oggettivi di selezione, è offerta al pubblico, e il candidato utilmente collocato in graduatoria che accetta ha diritto al contratto (definitivo o preliminare, secondo il bando). Analogamente, nell’asta pubblica il bando vale come proposta e l’aggiudicazione accerta l’incontro con l’offerta migliore. Chi intende sottrarsi al vincolo deve revocare l’offerta prima delle accettazioni e con forma equipollente a quella usata per diffonderla.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1336 c.c. presuppone le regole generali sulla proposta e l’accettazione (art. 1326 c.c.) e sulla revoca (art. 1328 c.c.), alle quali deroga quanto alla forma della revoca. Va distinto dalla promessa al pubblico (artt. 1987 e 1989 c.c.) e si coordina con l’art. 1341 c.c. sulle condizioni generali di contratto, di frequente associate alle offerte rivolte al pubblico. Per la vendita di beni e servizi ai consumatori, anche a distanza, rilevano gli artt. 45 ss. del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e, per i contratti telematici, il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Per i contratti pubblici, l’aggiudicazione è oggi disciplinata dal codice dei contratti pubblici.