Art. 1336 c.c. Offerta al pubblico

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

2. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1336 c.c. disciplina l’offerta al pubblico, cioè la proposta contrattuale rivolta non a una persona determinata ma alla generalità dei consociati o a una categoria indeterminata di destinatari. Se contiene gli estremi essenziali del contratto, l’offerta vale come proposta, sicché il contratto si conclude con la sola accettazione di chi vi aderisce. È lo strumento giuridico della contrattazione di massa: dal prezzo esposto in vetrina al distributore automatico, dal bando di gara di un ente al catalogo online con possibilità di ordine immediato.

La norma tutela l’affidamento del pubblico, che può fare conto sulla serietà delle offerte rese note, e al tempo stesso semplifica la revoca, rendendola efficace senza bisogno di comunicazioni individuali. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • Completezza (primo comma): l’offerta deve contenere gli estremi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, condizioni principali), in modo che basti l’adesione per concluderlo; altrimenti è un semplice invito a offrire, che sollecita proposte altrui senza vincolare chi lo formula.
  • Riserva delle circostanze e degli usi: anche un’offerta completa non vale come proposta se dalle circostanze o dagli usi risulta diversamente, ad esempio quando la scelta della controparte è riservata all’offerente o la disponibilità è limitata.
  • Revoca (secondo comma): l’offerta è revocabile come ogni proposta finché il contratto non è concluso; se la revoca è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche verso chi non ne ha avuto notizia.

L’offerta al pubblico va distinta dalla promessa al pubblico (art. 1989 c.c.): quest’ultima è un atto unilaterale che obbliga il promittente non appena resa pubblica, senza alcuna accettazione, mentre l’offerta mira alla conclusione di un contratto e richiede l’adesione dell’interessato.

Profili applicativi

La questione ricorrente è la qualificazione: offerta vincolante o invito a offrire. Annunci pubblicitari generici, indicazioni sulle confezioni dei prodotti e vetrine di siti senza procedura d’acquisto sono di regola inviti; diventano offerte quando consentono di concludere il contratto con la sola adesione e contengono tutti gli elementi necessari. Nella contrattazione elettronica il problema si sposta sulle condizioni generali e sulle conferme d’ordine, che vanno lette alla luce del codice del consumo e del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 sul commercio elettronico.

Un campo storico di applicazione è quello dei bandi: il bando di concorso privatistico per l’assunzione di lavoratori, se fissa criteri oggettivi di selezione, è offerta al pubblico, e il candidato utilmente collocato in graduatoria che accetta ha diritto al contratto (definitivo o preliminare, secondo il bando). Analogamente, nell’asta pubblica il bando vale come proposta e l’aggiudicazione accerta l’incontro con l’offerta migliore. Chi intende sottrarsi al vincolo deve revocare l’offerta prima delle accettazioni e con forma equipollente a quella usata per diffonderla.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 gennaio 1986, n. 63: il bando per l’assunzione privatistica di lavoratori secondo criteri oggettivi non è promessa al pubblico né mero invito, ma offerta al pubblico; se contiene gli elementi essenziali del contratto vincola l’offerente verso chi, in possesso dei requisiti e utilmente collocato in graduatoria, dichiari di accettare.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 6 giugno 2007, n. 13273: il bando di concorso che contiene gli elementi del contratto è offerta al pubblico revocabile solo fino all’accettazione degli interessati; può avere ad oggetto un contratto definitivo, concluso con l’accettazione del candidato idoneo, o preliminare, concluso con la domanda di partecipazione.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 febbraio 1969, n. 449: la promessa al pubblico è negozio unilaterale che vincola il promittente per effetto della sola sua determinazione, non appena resa pubblica, ed è revocabile solo per giusta causa e con le stesse forme della promessa.
  • Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2004, n. 11103: nell’asta pubblica il bando dell’amministrazione costituisce proposta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., e l’aggiudicazione accerta la formazione dell’accordo con l’offerta migliore.
  • Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 1997, n. 6919: nell’offerta al pubblico di vendita, l’accettazione perfeziona il contratto con effetto reale; se manca la documentazione in forma pubblica, basta una sentenza di accertamento e non occorre la sentenza costitutiva dell’art. 2932 c.c.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 1982, n. 101: l’indicazione delle qualità del prodotto sulle confezioni è una promessa di qualità ma non un’offerta al pubblico del produttore, perché non esprime la volontà di concludere un contratto né ne individua oggetto e causa in modo che l’acquisto presso il rivenditore lo perfezioni.

Rapporti con altre norme

L’art. 1336 c.c. presuppone le regole generali sulla proposta e l’accettazione (art. 1326 c.c.) e sulla revoca (art. 1328 c.c.), alle quali deroga quanto alla forma della revoca. Va distinto dalla promessa al pubblico (artt. 1987 e 1989 c.c.) e si coordina con l’art. 1341 c.c. sulle condizioni generali di contratto, di frequente associate alle offerte rivolte al pubblico. Per la vendita di beni e servizi ai consumatori, anche a distanza, rilevano gli artt. 45 ss. del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e, per i contratti telematici, il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Per i contratti pubblici, l’aggiudicazione è oggi disciplinata dal codice dei contratti pubblici.