Art. 1343 c.c. Causa illecita

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1343 c.c. apre la sezione del libro quarto dedicata alla causa del contratto, che l’art. 1325 c.c. annovera tra i requisiti essenziali. La norma definisce quando la causa è illecita: quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. È il limite principale che l’ordinamento oppone all’autonomia privata, riconosciuta dall’art. 1322 c.c. solo per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Per causa la giurisprudenza intende oggi la causa in concreto, cioè la sintesi degli interessi che il singolo contratto è effettivamente diretto a realizzare, al di là dello schema astratto utilizzato. Ne deriva che anche un tipo contrattuale in sé lecito, come una fornitura o una consulenza, può avere causa illecita se, nella vicenda specifica, è lo strumento per attuare un risultato vietato. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

I tre parametri dell’illiceità hanno contenuto diverso:

  • norme imperative: disposizioni inderogabili poste a tutela di interessi generali, che non possono essere sacrificati dall’autonomia privata; la natura imperativa si desume dall’interesse pubblico protetto, non dalla sola presenza di un divieto;
  • ordine pubblico: i principi fondamentali dell’ordinamento, in primo luogo costituzionali, che esprimono le scelte di fondo della convivenza civile ed economica;
  • buon costume: l’insieme dei principi etici che compongono la morale sociale in un dato momento storico, non limitato alla sfera sessuale.

L’illiceità deve riguardare la funzione obiettiva del contratto, comune a entrambe le parti: non basta che una sola di esse persegua uno scopo riprovevole né che approfitti dell’errore dell’altra, ipotesi che appartiene ai vizi del consenso. La sanzione è la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, c.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Profili applicativi

Il caso tipico è il contratto che costituisce attuazione di un accordo penalmente illecito: il patto corruttivo, l’acquisizione di informazioni riservate mediante corruzione di pubblici ufficiali, il trasferimento ottenuto con estorsione. Il giudice civile può utilizzare le risultanze del processo penale, ma deve valutarle in modo autonomo e critico. Occorre tuttavia ricordare che illiceità penale e nullità civile non coincidono sempre: non ogni comportamento sanzionato penalmente rende nullo il contratto che ne consegue, e bisogna verificare se sia colpito il regolamento negoziale in sé o solo la condotta di una parte.

La distinzione tra ordine pubblico e buon costume ha un’importante conseguenza restitutoria. Ai sensi dell’art. 2035 c.c. chi ha eseguito una prestazione per uno scopo contrario al buon costume non può ripeterla; la regola è eccezionale e non si applica al contratto contrario soltanto a norme imperative o all’ordine pubblico, per il quale opera l’ordinaria ripetizione dell’indebito dell’art. 2033 c.c. La soluti retentio presuppone inoltre la turpitudine di entrambi i contraenti. Chi agisce per la restituzione deducendo la nullità deve provare l’illiceità del singolo contratto, non essendo sufficiente allegare una generica illiceità dei rapporti tra le parti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490: la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi degli interessi che esso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola negoziazione al di là del modello astratto utilizzato.
  • Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 1983, n. 1244: l’illiceità della causa, sia ex art. 1343 c.c. sia per frode alla legge, deve attenere alla funzione obiettiva che entrambe le parti attribuiscono al negozio per una comune finalità contraria alla legge; l’approfittamento dell’errore altrui integra un vizio del consenso, rimediabile con l’annullamento.
  • Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2016, n. 14688: la nullità per illiceità della causa può essere rilevata d’ufficio quando la funzione concreta del contratto risulti espressione di intese corruttive tra le parti, a prescindere dalla liceità astratta del tipo; il giudice civile deve valutare in modo autonomo e critico le risultanze dei processi penali.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4143: è contrario al buon costume, e quindi irripetibile ex art. 2035 c.c., il contratto con cui un’agenzia investigativa si impegna ad acquisire informazioni riservate corrompendo pubblici ufficiali; chi chiede la restituzione deve provare l’illiceità del singolo contratto.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 gennaio 2024, n. 2841: il contratto stipulato per effetto diretto di un’estorsione è nullo per contrasto con norme imperative di ordine pubblico, con nullità rilevabile d’ufficio; la regola dell’irripetibilità non si applica quando la turpitudine è riferibile a una sola parte.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 25 ottobre 1993, n. 10603: l’illiceità si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, o elusiva di norme imperative; l’intento di recare pregiudizio a terzi non è di per sé illecito, poiché l’ordinamento non sancisce la nullità del contratto in frode ai terzi ma appresta rimedi specifici.

Rapporti con altre norme

L’art. 1325 c.c. colloca la causa tra i requisiti del contratto e l’art. 1322 c.c. subordina l’autonomia contrattuale atipica alla meritevolezza degli interessi. L’art. 1344 c.c. estende l’illiceità al contratto in frode alla legge e l’art. 1345 c.c. al motivo illecito comune ed esclusivo; l’art. 1346 c.c. pone un parallelo requisito di liceità per l’oggetto. L’art. 1418, primo e secondo comma, c.c. commina la nullità; l’art. 1421 c.c. ne consente la rilevazione d’ufficio e l’art. 1422 c.c. ne sancisce l’imprescrittibilità. Sul piano restitutorio operano l’art. 2033 c.c. e, per il solo buon costume, l’art. 2035 c.c. L’art. 1972 c.c. dichiara nulla la transazione relativa a un contratto illecito, e l’art. 1354 c.c. applica i medesimi parametri alla condizione apposta al contratto.