Art. 1330 c.c. Morte o incapacità dell’imprenditore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.