Art. 1325 c.c. Indicazione dei requisiti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1325 c.c. apre il capo II del titolo II del libro quarto, dedicato ai requisiti del contratto, e ne enumera gli elementi essenziali: accordo delle parti, causa, oggetto e, nei soli casi in cui la legge la imponga a pena di nullità, la forma. Si tratta della norma cardine della struttura del contratto, cui corrisponde sul piano patologico l’art. 1418, secondo comma, c.c., che sanziona con la nullità la mancanza di uno dei requisiti indicati.

La funzione della disposizione è duplice: da un lato fissa il contenuto minimo perché l’ordinamento riconosca come vincolante l’accordo dei privati, nel quadro dell’autonomia contrattuale garantita dall’art. 1322 c.c.; dall’altro consente di distinguere gli elementi essenziali, la cui assenza impedisce al contratto di venire a esistenza come atto valido, dagli elementi accidentali (condizione, termine, modo), che le parti sono libere di inserire o meno. Il testo è rimasto immutato dall’entrata in vigore del codice del 1942.

Contenuto della disposizione

I quattro requisiti sono poi disciplinati analiticamente nelle norme successive:

  • accordo delle parti (artt. 1326-1342 c.c.): l’incontro delle volontà, di regola attraverso proposta e accettazione, che determina il momento e il luogo di conclusione del contratto; il consenso deve essere esente da vizi (errore, violenza, dolo), pena l’annullabilità ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c.;
  • causa (artt. 1343-1345 c.c.): la ragione giustificativa dello scambio o dell’attribuzione, che deve esistere ed essere lecita;
  • oggetto (artt. 1346-1349 c.c.): il contenuto del regolamento negoziale o, secondo altra lettura, il bene o la prestazione dedotti, che devono essere possibili, leciti, determinati o determinabili;
  • forma (artt. 1350-1352 c.c.): requisito eventuale, essenziale solo quando prescritta ad substantiam, cioè come condizione di validità, e non semplicemente ad probationem, ai soli fini della prova.

Il principio generale resta quello della libertà delle forme: il contratto si conclude validamente anche verbalmente o per comportamenti concludenti, salvo che la legge, o la volontà delle parti ai sensi dell’art. 1352 c.c., disponga diversamente. La nozione di causa ha conosciuto un’evoluzione significativa: dalla tradizionale funzione economico-sociale, intesa in termini astratti e tipici, alla causa concreta, cioè la sintesi degli interessi che il singolo contratto è effettivamente diretto a realizzare.

Profili applicativi

Il difetto di uno dei requisiti essenziali determina nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, imprescrittibile e insanabile, salvo i limitati casi di conversione (art. 1424 c.c.) o di conferma previsti dalla legge. La parte che agisce per la dichiarazione di nullità deve allegare il vizio, ma il giudice è tenuto a rilevarlo anche quando la domanda abbia diverso oggetto, purché emerga dagli atti.

In pratica, le questioni più ricorrenti riguardano tre aree. La prima è la forma scritta dei contratti immobiliari (art. 1350 c.c.) e dei contratti della pubblica amministrazione: il documento deve contenere tutti gli elementi essenziali e non può essere integrato da prove esterne o da dichiarazioni confessorie. La seconda è la nullità per difetto di causa concreta, invocata quando la prestazione promessa risulta priva di utilità per una delle parti, come nell’incarico di consulenza che duplica attività già dovute ad altro titolo. La terza è la determinabilità dell’oggetto, specie nei preliminari in cui il bene o il prezzo sono indicati per relationem.

Errore frequente è confondere la mancanza di un requisito essenziale con la violazione di regole di comportamento, come gli obblighi informativi: queste ultime incidono sul piano della responsabilità e del risarcimento, non sulla validità del contratto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 1973, n. 63: anche nei contratti tipici la causa va apprezzata come funzione concreta e obiettiva; ne deriva che può configurarsi una causa illecita quando le parti, servendosi di uno schema negoziale tipico, perseguano direttamente uno scopo contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento.
  • Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490: la causa coincide con lo scopo pratico del negozio, ossia con la sintesi degli interessi che il contratto è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto adottato; è stato perciò ritenuto nullo per difetto di causa un incarico di consulenza conferito a chi già svolgeva le stesse attività quale amministratore della società conferente.
  • Cassazione civile, sez. II, 7 aprile 2005, n. 7274: nei contratti immobiliari e nei relativi preliminari l’atto scritto è strumento insostituibile della volontà negoziale; il requisito non è soddisfatto da una dichiarazione confessoria né da un documento che rinvii ad accordi verbali per un elemento essenziale come il prezzo.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 marzo 2007, n. 5028: quando è richiesta la forma scritta ad substantiam, l’oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base del solo documento; se il bene è individuato mediante una planimetria, questa deve essere sottoscritta dalle parti ed espressamente richiamata nell’atto.
  • Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2001, n. 59: i contratti della pubblica amministrazione, anche quando essa agisce come privato, richiedono la forma scritta a pena di nullità; la delibera interna che autorizza l’incarico non basta, e il contratto privo di forma non è sanabile da successive ratifiche.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 gennaio 2018, n. 1653: nel contratto quadro di investimento la forma scritta imposta dall’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 va intesa in senso funzionale; basta la sottoscrizione del cliente e la consegna di una copia, mentre il consenso dell’intermediario può desumersi da comportamenti concludenti.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 18 aprile 2019, n. 10865: la nullità della transazione prevista dall’art. 1972, primo comma, c.c. opera solo se il titolo transatto è nullo per illiceità della causa o del motivo comune, e non quando esso sia nullo per mancanza di uno dei requisiti dell’art. 1325 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 1325 c.c. si salda con l’art. 1418 c.c., che commina la nullità per la mancanza dei requisiti, e con l’art. 1419 c.c. sulla nullità parziale. L’art. 1322 c.c. ammette contratti atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, mentre l’art. 1343 c.c. definisce la causa illecita e l’art. 1344 c.c. il contratto in frode alla legge. Gli artt. 1346 e 1350 c.c. specificano rispettivamente i caratteri dell’oggetto e i contratti che richiedono la forma scritta; l’art. 1352 c.c. regola la forma convenzionale. Sul piano probatorio, gli artt. 2725 e 2702 c.c. delimitano la prova dei contratti formali e l’efficacia della scrittura privata sottoscritta.