Art. 227 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all’anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.