Art. 219 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l’ammenda da lire quattromila a lire duecentomila.(23)
2. La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (23)
La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
L’ammenda ivi prevista è elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo”.