Art. 213 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.