Art. 225 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell’entrata.

2. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.