Art. 223 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le contravvenzioni alle disposizioni dell’articolo 5 della presente legge sono accertate dall’intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato.

2. Sono applicabili le disposizioni dell’articolo 222 sostituito all’ingegnere capo del Genio civile l’intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.