Art. 221 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia.

2. Nei casi di urgenza, l’ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

3. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podestà o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l’ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d’ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l’importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.