Art. 228 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più provincie o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.

2. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l’agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.

3. La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

4. La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell’impianto dopo il collaudo.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.