Art. 216 T.U. Acque È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell’art. 33 della presente legge.

2. La determinazione definitiva dell’indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.