Art. 218 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi e contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni.

2. I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano.

3. Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell’acqua a norma della presente legge.

4. Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell’acqua pubblica, l’esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l’istruttoria della domanda di concessione.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.