Art. 229 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finchè dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l’anno 1940, l’esenzione nell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuitine agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell’energia elettrica.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.