Art. 232 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.