Art. 232 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.