Art. 220 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all’art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonché dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

2. I detti verbali sono trasmessi all’ingegnere capo dell’Ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.