Art. 222 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell’ammenda, l’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all’autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

2. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all’autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.