Art. 231 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 21 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1661, e 36 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.