Art. 212 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

Articolo abrogato dal regio D.L. 5 novembre 1937, n. 2101, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 aprile 1938, n. 707.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 27 dicembre 1937

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.