Art. 212 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Articolo abrogato dal regio D.L. 5 novembre 1937, n. 2101, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 aprile 1938, n. 707.
Articolo abrogato dal regio D.L. 5 novembre 1937, n. 2101, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 aprile 1938, n. 707.
Articolo abrogato · Testo in vigore dal 27 dicembre 1937
Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.
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