Art. 28 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 28 Cost. chiude il titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e completa il sistema delle garanzie delle libertà con una regola di responsabilità: chi agisce per lo Stato o per un ente pubblico e viola i diritti dei cittadini ne risponde personalmente, e accanto a lui risponde l’amministrazione. La norma persegue due obiettivi. Da un lato, esclude zone di immunità per il pubblico funzionario, che non può invocare la propria qualità per sottrarsi alle conseguenze penali, civili e amministrative dei suoi atti illeciti. Dall’altro, assicura al danneggiato un debitore solvibile, estendendo la responsabilità civile all’ente pubblico.
Prima della Costituzione la responsabilità personale era prevista solo per alcune figure (giudici, cancellieri, conservatori dei registri immobiliari), mentre la responsabilità dell’amministrazione era ricostruita in via giurisprudenziale. L’art. 28 Cost. ha generalizzato entrambe. L’articolo non ha subito modifiche; la disciplina attuativa si trova principalmente negli artt. 22 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e, per i magistrati, nella legge 13 aprile 1988, n. 117.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della norma sono i seguenti.
La responsabilità dell’ente ha una funzione di garanzia a favore del danneggiato, non del dipendente: è l’amministrazione che, avendo risarcito, può rivalersi sul dipendente, e non viceversa. Accanto alla responsabilità verso i terzi si colloca la responsabilità amministrativa o erariale del dipendente verso l’ente, di competenza della Corte dei conti (art. 103 Cost.), limitata al dolo e alla colpa grave.
Profili applicativi
Il danneggiato da un illecito della pubblica amministrazione può scegliere se agire contro il dipendente, contro l’ente o contro entrambi. Nella pratica si conviene quasi sempre l’ente, per ragioni di solvibilità; in tal caso occorre provare il fatto illecito, il danno e il collegamento tra la condotta e le funzioni esercitate. Il dipendente può essere convenuto direttamente solo nei limiti fissati dalle leggi di settore: per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità personale verso i terzi è di regola limitata al dolo e alla colpa grave; per il personale scolastico, quanto alla vigilanza sugli alunni, risponde solo l’amministrazione, salva la rivalsa; per i magistrati la responsabilità civile è indiretta, perché l’azione si propone contro lo Stato, che poi può rivalersi.
Errore frequente è citare il solo dipendente per fatti che rientrano nel regime della responsabilità esclusiva dell’ente, con conseguente rigetto per difetto di legittimazione passiva. Nel processo penale, inoltre, l’ente pubblico può essere citato come responsabile civile dalla parte civile, ma non su iniziativa del dipendente imputato, perché l’art. 28 Cost. non istituisce un rapporto di garanzia a favore di quest’ultimo. Il richiamo alle leggi penali spiega infine perché siano state rimosse le autorizzazioni a procedere governative che sottraevano singole categorie di funzionari al processo penale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 28 Cost. va letto con l’art. 97 Cost. sul buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, con l’art. 98 Cost. sul dovere dei pubblici impiegati di servire la Nazione, e con gli artt. 24 e 113 Cost., che garantiscono la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione. L’art. 103 Cost. attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione sulla responsabilità erariale, distinta da quella verso i terzi. Sul piano civilistico la responsabilità si fonda sugli artt. 2043 e 1218 c.c., mentre l’art. 2049 c.c. offre il modello della responsabilità per fatto altrui; per la parte civile nel processo penale rilevano l’art. 185 c.p. e l’art. 83 c.p.p. sulla citazione del responsabile civile. La disciplina attuativa è contenuta negli artt. 22 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, nell’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale scolastico e nella legge n. 117 del 1988, modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18, per i magistrati.