Art. 24 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 24 Cost. apre il titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e consacra il diritto di azione e il diritto di difesa come garanzie strumentali all’effettività di tutte le altre situazioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento. Un diritto privo di un giudice davanti al quale farlo valere resterebbe una mera enunciazione: la norma costituisce perciò il cardine dello Stato di diritto sul versante della giurisdizione e si salda con l’art. 113 Cost., che assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, e con l’art. 111 Cost., che descrive i caratteri del giusto processo.

La Corte costituzionale annovera i diritti di azione e di difesa tra i diritti inviolabili ai sensi dell’art. 2 Cost., appartenenti al nucleo dei principi supremi che neppure la revisione costituzionale può sovvertire. La disposizione non ha subito modifiche testuali dall’entrata in vigore della Carta; la sua portata si è tuttavia arricchita attraverso l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in quattro commi, ciascuno con un proprio contenuto precettivo:

  • diritto di azione (primo comma): chiunque, cittadino o straniero, persona fisica o ente, può rivolgersi al giudice per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi; la menzione di entrambe le situazioni esclude che vi siano posizioni giuridiche prive di protezione giurisdizionale;
  • diritto di difesa (secondo comma): inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, comprende la difesa tecnica affidata al difensore e l’autodifesa della parte, il diritto di essere informati, di partecipare al processo, di contraddire e di provare;
  • garanzia per i non abbienti (terzo comma): la Repubblica deve predisporre appositi istituti che assicurino a chi non dispone di mezzi economici la possibilità concreta di agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione; l’attuazione principale si trova nel patrocinio a spese dello Stato disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia);
  • riparazione degli errori giudiziari (quarto comma): la legge stabilisce condizioni e modi per indennizzare chi sia stato vittima di un errore giudiziario, come avviene con la riparazione conseguente alla revisione della condanna e con la riparazione per ingiusta detenzione.

Il diritto di azione non è assoluto nelle sue modalità: il legislatore conserva un’ampia discrezionalità nel conformare gli istituti processuali, potendo prevedere termini, forme, oneri e condizioni di procedibilità. Il limite invalicabile è che la disciplina non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, svuotandone il contenuto essenziale.

Profili applicativi

Il terreno di maggiore contenzioso riguarda la cosiddetta giurisdizione condizionata, cioè le ipotesi in cui l’accesso al giudice è subordinato al previo esperimento di un rimedio stragiudiziale: reclami e ricorsi amministrativi, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativi di conciliazione. Tali filtri sono legittimi se perseguono interessi generali, quale la deflazione del contenzioso, e se il loro mancato esperimento comporta un semplice differimento della tutela (improcedibilità sanabile) e non la perdita definitiva dell’azione (inammissibilità o decadenza).

Ulteriore questione ricorrente è la brevità dei termini processuali e di decadenza: essa diviene incostituzionale solo quando impedisca in concreto l’esercizio delle facoltà difensive. Nel processo penale il diritto di difesa si declina, tra l’altro, nella scelta consapevole dei riti alternativi, nella conoscenza degli atti e nel diritto a un termine adeguato per preparare la difesa; nel processo civile si esprime nell’effettività del contraddittorio e nel diritto alla prova.

Sul piano del patrocinio a spese dello Stato, la giurisprudenza costituzionale ha più volte censurato esclusioni irragionevoli e presunzioni assolute che negano il beneficio senza consentire la prova contraria, pur riconoscendo al legislatore il potere di bilanciare la tutela dei non abbienti con il contenimento della spesa pubblica.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 27 febbraio 1974, n. 46: è legittimo subordinare l’azione giudiziaria al previo ricorso amministrativo quando ciò risponda a ragionevoli motivi e non limiti sostanzialmente la tutela; un termine breve è incostituzionale solo se non consente l’effettivo esercizio del diritto.
  • Corte costituzionale, 16 aprile 2014, n. 98: è illegittima la norma tributaria che sanzionava l’omesso reclamo preventivo con l’inammissibilità del ricorso, perché le forme di accesso condizionato devono contenere l’onere nella misura meno gravosa possibile e non possono tradursi nella perdita definitiva del diritto di agire.
  • Corte costituzionale, 16 aprile 2010, n. 139: viola gli artt. 3 e 24 Cost. la presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito per i condannati per reati di criminalità organizzata ai fini del patrocinio a spese dello Stato; il richiedente deve poter dimostrare con elementi concreti la propria non abbienza.
  • Corte costituzionale, 20 gennaio 2022, n. 10: il patrocinio a spese dello Stato si estende all’attività difensiva svolta nella mediazione obbligatoria conclusa con accordo, poiché la sua esclusione arrecava un radicale pregiudizio al diritto di difesa dei non abbienti; quando è in gioco il nucleo intangibile della tutela giurisdizionale, l’argomento dell’equilibrio di bilancio recede.
  • Corte costituzionale, 2 dicembre 2022, n. 243: l’accesso ai riti alternativi è una delle modalità più qualificanti del diritto di difesa; nel giudizio direttissimo il termine a difesa concesso all’imputato vale anche per ponderare la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena.
  • Corte costituzionale, 10 ottobre 1979, n. 125: nel processo penale il diritto di difesa è inviolabile e anche irrinunciabile, sicché la nomina del difensore d’ufficio è legittima pure quando l’imputato dichiari di non volersi difendere.
  • Corte costituzionale, 12 luglio 1972, n. 136: la garanzia del diritto di difesa opera all’interno del processo e non impone che le nullità possano essere fatte valere dopo il giudicato, prevalendo l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.

Rapporti con altre norme

L’art. 24 Cost. si legge in stretta connessione con l’art. 3, secondo comma, Cost., che impone di rimuovere gli ostacoli economici all’uguaglianza sostanziale e dà fondamento alla tutela dei non abbienti; con l’art. 111 Cost., che declina contraddittorio, parità delle parti e ragionevole durata; con l’art. 113 Cost. per la tutela contro la pubblica amministrazione; con gli artt. 25 e 27 Cost. in materia penale. Sul piano attuativo vengono in rilievo l’art. 99 c.p.c. sul principio della domanda, l’art. 101 c.p.c. sul contraddittorio, gli artt. 96 e seguenti c.p.p. sul difensore, gli artt. 74 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002 sul patrocinio a spese dello Stato, gli artt. 314 e 643 c.p.p. sulla riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario, l’art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione come condizione di procedibilità.