Art. 24 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 24 Cost. apre il titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e consacra il diritto di azione e il diritto di difesa come garanzie strumentali all’effettività di tutte le altre situazioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento. Un diritto privo di un giudice davanti al quale farlo valere resterebbe una mera enunciazione: la norma costituisce perciò il cardine dello Stato di diritto sul versante della giurisdizione e si salda con l’art. 113 Cost., che assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, e con l’art. 111 Cost., che descrive i caratteri del giusto processo.
La Corte costituzionale annovera i diritti di azione e di difesa tra i diritti inviolabili ai sensi dell’art. 2 Cost., appartenenti al nucleo dei principi supremi che neppure la revisione costituzionale può sovvertire. La disposizione non ha subito modifiche testuali dall’entrata in vigore della Carta; la sua portata si è tuttavia arricchita attraverso l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in quattro commi, ciascuno con un proprio contenuto precettivo:
Il diritto di azione non è assoluto nelle sue modalità: il legislatore conserva un’ampia discrezionalità nel conformare gli istituti processuali, potendo prevedere termini, forme, oneri e condizioni di procedibilità. Il limite invalicabile è che la disciplina non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, svuotandone il contenuto essenziale.
Profili applicativi
Il terreno di maggiore contenzioso riguarda la cosiddetta giurisdizione condizionata, cioè le ipotesi in cui l’accesso al giudice è subordinato al previo esperimento di un rimedio stragiudiziale: reclami e ricorsi amministrativi, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativi di conciliazione. Tali filtri sono legittimi se perseguono interessi generali, quale la deflazione del contenzioso, e se il loro mancato esperimento comporta un semplice differimento della tutela (improcedibilità sanabile) e non la perdita definitiva dell’azione (inammissibilità o decadenza).
Ulteriore questione ricorrente è la brevità dei termini processuali e di decadenza: essa diviene incostituzionale solo quando impedisca in concreto l’esercizio delle facoltà difensive. Nel processo penale il diritto di difesa si declina, tra l’altro, nella scelta consapevole dei riti alternativi, nella conoscenza degli atti e nel diritto a un termine adeguato per preparare la difesa; nel processo civile si esprime nell’effettività del contraddittorio e nel diritto alla prova.
Sul piano del patrocinio a spese dello Stato, la giurisprudenza costituzionale ha più volte censurato esclusioni irragionevoli e presunzioni assolute che negano il beneficio senza consentire la prova contraria, pur riconoscendo al legislatore il potere di bilanciare la tutela dei non abbienti con il contenimento della spesa pubblica.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 24 Cost. si legge in stretta connessione con l’art. 3, secondo comma, Cost., che impone di rimuovere gli ostacoli economici all’uguaglianza sostanziale e dà fondamento alla tutela dei non abbienti; con l’art. 111 Cost., che declina contraddittorio, parità delle parti e ragionevole durata; con l’art. 113 Cost. per la tutela contro la pubblica amministrazione; con gli artt. 25 e 27 Cost. in materia penale. Sul piano attuativo vengono in rilievo l’art. 99 c.p.c. sul principio della domanda, l’art. 101 c.p.c. sul contraddittorio, gli artt. 96 e seguenti c.p.p. sul difensore, gli artt. 74 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002 sul patrocinio a spese dello Stato, gli artt. 314 e 643 c.p.p. sulla riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario, l’art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione come condizione di procedibilità.