Art. 25 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 25 Cost. si colloca nel titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e raccoglie in tre commi le garanzie fondamentali della persona di fronte alla giurisdizione e al potere punitivo dello Stato. Il primo comma enuncia il principio del giudice naturale precostituito per legge; il secondo il principio di legalità dei reati e delle pene, con il corollario dell’irretroattività della legge penale sfavorevole; il terzo estende la legalità alle misure di sicurezza.
La ratio comune è la tutela della libertà individuale contro l’arbitrio: il cittadino deve poter conoscere in anticipo sia il giudice chiamato a giudicarlo sia le condotte vietate e le conseguenze che ne derivano. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione, ma il suo significato è stato profondamente arricchito dalla giurisprudenza costituzionale, anche nel dialogo con l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che entra nell’ordinamento interno attraverso l’art. 117, primo comma, Cost.
Contenuto della disposizione
Il primo comma impone che la competenza degli organi giudiziari sia fissata dalla legge in base a criteri generali stabiliti prima del fatto, e non in vista di singole controversie. La garanzia vale per ogni processo, civile, penale e amministrativo, e protegge tanto l’imparzialità del giudice quanto la certezza delle parti. Non è vietato ogni spostamento di competenza: sono legittimi quelli disposti dalla legge con criteri generali, anche con effetto sui processi in corso, e quelli che rispondono a esigenze costituzionalmente apprezzabili, come la connessione tra cause o la garanzia di imparzialità.
Il secondo comma racchiude più principi:
Il principio di irretroattività in peggio costituisce un valore assoluto e inderogabile. La retroattività della legge più favorevole (lex mitior), invece, non discende dall’art. 25 ma dall’art. 3 Cost., ed è per questo suscettibile di deroghe ragionevoli.
Il terzo comma assoggetta le misure di sicurezza alla sola riserva di legge quanto ai casi di applicazione. Per esse il codice penale prevede, all’art. 200 c.p., l’applicazione della legge vigente al tempo della loro esecuzione, regola che la dottrina ritiene compatibile con la Costituzione proprio perché il terzo comma non riproduce il divieto di retroattività del secondo.
Profili applicativi
Nella pratica la norma viene in rilievo soprattutto nelle successioni di leggi nel tempo. La giurisprudenza costituzionale ha esteso il divieto di retroattività oltre il diritto penale in senso stretto, fino alle sanzioni amministrative di carattere punitivo, secondo la nozione sostanziale di materia penale elaborata dalla Corte di Strasburgo. Nelle depenalizzazioni, quindi, il nuovo regime amministrativo può applicarsi ai fatti pregressi solo se in concreto non risulti più gravoso di quello penale abrogato.
Altro terreno rilevante è quello delle norme formalmente processuali o penitenziarie che incidono sulla natura della pena: quando una modifica trasforma una pena da eseguire fuori dal carcere in una pena da scontare in carcere, essa non può essere applicata ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Ai fini dell’individuazione della legge applicabile conta il momento della condotta, non quello dell’evento.
Per la difesa è frequente l’errore di sollecitare alla Corte costituzionale pronunce che estendano una fattispecie incriminatrice o aggravino il trattamento sanzionatorio: la riserva di legge preclude decisioni in malam partem, salvo ipotesi circoscritte come le norme penali di favore. Quanto al giudice naturale, l’eccezione di incompetenza va sollevata nei tempi previsti dalle leggi processuali, che possono legittimamente prevedere preclusioni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il principio di legalità trova attuazione nell’art. 1 c.p. e nell’art. 199 c.p. per le misure di sicurezza; l’art. 2 c.p. disciplina la successione di leggi penali, mentre l’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile vieta l’analogia per le leggi penali. Sul versante processuale, il giudice naturale è presidiato dalle regole sulla competenza e sulla connessione (artt. 4 ss. c.p.p. e artt. 7 ss. c.p.c.) e dalla rimessione del processo (art. 45 c.p.p.). La garanzia dialoga con l’art. 24 Cost. (diritto di difesa), con l’art. 27 Cost. (personalità e funzione rieducativa della pena), con l’art. 111 Cost. (giusto processo davanti a giudice terzo e imparziale) e, tramite l’art. 117, primo comma, Cost., con l’art. 7 CEDU. Per le sanzioni amministrative, l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ripropone la legalità e l’irretroattività.