Art. 29 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 29 Cost. apre il titolo II della parte prima, dedicato ai rapporti etico-sociali, e costituisce il fondamento costituzionale della disciplina della famiglia. Con la formula della società naturale il Costituente ha inteso affermare che la famiglia preesiste all’ordinamento statale, il quale non la crea ma la riconosce, garantendole uno spazio di autonomia rispetto all’intervento pubblico. Al tempo stesso la norma lega la tutela costituzionale a un preciso modello: la famiglia fondata sul matrimonio.

Il secondo comma introduce un principio che, all’epoca dell’entrata in vigore della Costituzione, aveva portata dirompente: l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Il codice civile del 1942 era costruito sulla preminenza del marito, capo della famiglia, e sulla subordinazione della moglie. L’attuazione del principio è passata prima attraverso una serie di pronunce della Corte costituzionale e poi attraverso la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha riscritto i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, la potestà sui figli e il regime patrimoniale. Il quadro si è poi arricchito con la legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.

Contenuto della disposizione

La disposizione si articola in tre elementi.

  • Riconoscimento dei diritti della famiglia: lo Stato è tenuto a rispettare l’autonomia del nucleo familiare e a predisporre strumenti che ne favoriscano la formazione e la stabilità, in coordinamento con le misure economiche e di sostegno previste dall’art. 31 Cost.
  • Fondamento matrimoniale: la garanzia dell’art. 29 Cost. riguarda specificamente la famiglia nata dal matrimonio, inteso, secondo la Corte costituzionale, nella nozione presupposta dai Costituenti e desunta dal codice civile, cioè come unione tra persone di sesso diverso. Le altre formazioni familiari trovano copertura costituzionale nell’art. 2 Cost., quali formazioni sociali in cui si svolge la personalità.
  • Eguaglianza dei coniugi e unità familiare: la parità tra marito e moglie è la regola; i limiti che la legge può apporvi sono ammessi solo a garanzia dell’unità familiare e vanno interpretati come eccezioni. Una disparità che, anziché preservare l’unità della famiglia, la mina ponendo un coniuge in posizione di inferiorità non trova giustificazione nel testo costituzionale.

Per unità familiare si intende la coesione del nucleo e la stabilità dei rapporti che lo compongono, non una gerarchia interna. Dopo la riforma del 1975 l’unità è affidata all’accordo dei coniugi sull’indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.), non più alla posizione di comando di uno di essi.

Profili applicativi

Nella pratica l’art. 29 Cost. viene invocato soprattutto come parametro di legittimità costituzionale. Le questioni ricorrenti riguardano tre ambiti. Il primo è quello delle norme che trattano diversamente marito e moglie: oggi residuali, sono state in larga parte espunte dall’ordinamento, ma il principio continua a orientare l’interpretazione delle norme sul mantenimento, sul contributo ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.) e sull’assegno di separazione e di divorzio, da leggere in chiave di pari dignità e solidarietà.

Il secondo ambito è l’estensione al convivente di fatto di istituti pensati per il coniuge. La Corte ha costantemente affermato che la diversità tra le due situazioni consente trattamenti differenziati, soprattutto quando entri in gioco la tutela dell’istituzione familiare in quanto tale; ma quando la posizione del convivente coincide in concreto con quella del coniuge e sono in gioco diritti fondamentali, il controllo di ragionevolezza ex art. 3 Cost. impone l’identità di disciplina. Chi solleva o eccepisce una questione di questo tipo deve dunque individuare con precisione l’interesse protetto dalla norma: se è la stabilità del vincolo, la differenziazione regge; se è un diritto della persona indipendente dalla forma del legame, la discriminazione è difficilmente giustificabile.

Il terzo ambito riguarda le coppie formate da persone dello stesso sesso. L’art. 29 Cost. non impone, ma neppure impedisce al legislatore, di riconoscere tali unioni con istituti diversi dal matrimonio, come è avvenuto con la legge n. 76 del 2016. L’errore frequente è invocare l’art. 29 Cost. per pretendere l’accesso al matrimonio: la via costituzionalmente percorribile passa per l’art. 2 Cost. e per la discrezionalità del legislatore.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 19 dicembre 1968, n. 126: l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi è la regola, l’unità familiare il solo limite; una restrizione è legittima solo se un trattamento paritario metterebbe effettivamente in pericolo quell’unità. Su questa base è stata dichiarata illegittima la norma penale che puniva l’adulterio della sola moglie, superando l’opposta soluzione della sentenza n. 64 del 1961.
  • Corte costituzionale, 13 luglio 1970, n. 133: nei rapporti patrimoniali tra coniugi è l’eguaglianza a garantire l’unità familiare, mentre la disuguaglianza la mette in pericolo; è illegittimo l’obbligo del marito di mantenere la moglie anche quando questa disponga di mezzi sufficienti, e uno svantaggio imposto a un coniuge non può essere compensato da vantaggi riconosciutigli in altri settori.
  • Corte costituzionale, 13 luglio 1970, n. 128: in regime di separazione personale non ricorrono le esigenze di unità della famiglia che possono giustificare limiti alla parità; è perciò illegittima la norma che consentiva di vietare alla moglie l’uso del cognome del marito senza riconoscere a lei la corrispondente facoltà di non usarlo quando ciò le arrechi pregiudizio.
  • Corte costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138: la nozione di matrimonio presupposta dall’art. 29 Cost. è quella del codice civile del 1942, fondata sulla diversità di sesso dei coniugi, e non può essere superata per via interpretativa; l’unione omosessuale rientra però tra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost. e spetta al Parlamento individuarne le forme di riconoscimento.
  • Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 170: il cosiddetto divorzio imposto conseguente alla rettificazione di sesso di un coniuge realizza un bilanciamento inadeguato; non potendo mantenersi il vincolo matrimoniale senza contrasto con l’art. 29 Cost., il legislatore deve garantire alla coppia una forma alternativa di convivenza registrata.
  • Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 140: matrimonio e convivenza more uxorio hanno diversa collocazione costituzionale (art. 29 e art. 2 Cost.), il che consente trattamenti non omogenei, specie nelle cause di non punibilità, dove rileva la tutela dell’istituzione familiare come tale; resta salvo il controllo di ragionevolezza nelle ipotesi in cui le due situazioni presentino caratteristiche comuni.
  • Corte costituzionale, 25 luglio 2024, n. 148: il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro ha diritto alla medesima tutela riconosciuta al coniuge dall’art. 230-bis c.c.; la diversità della convivenza rispetto al matrimonio non giustifica discriminazioni quando sono in gioco diritti fondamentali come quello al lavoro e alla giusta retribuzione.

Rapporti con altre norme

L’art. 29 Cost. va letto insieme all’art. 2 Cost., che tutela le formazioni sociali diverse dalla famiglia matrimoniale, e all’art. 3 Cost., che fonda il controllo di ragionevolezza sui trattamenti differenziati. L’art. 30 Cost. disciplina i doveri dei genitori verso i figli, anche nati fuori del matrimonio, mentre l’art. 31 Cost. impegna la Repubblica a sostenere la formazione della famiglia e la maternità. Sul piano sovranazionale rilevano gli artt. 8 e 12 CEDU, sul rispetto della vita familiare e sul diritto di sposarsi. Nel codice civile il principio trova attuazione negli artt. 143 e 144 c.c. sui diritti e doveri dei coniugi e sull’indirizzo concordato della vita familiare, nell’art. 143-bis c.c. sul cognome della moglie, nelle norme sul regime patrimoniale (artt. 159 e seguenti c.c.) e nell’art. 230-bis c.c. sull’impresa familiare; la legge n. 76 del 2016 regola unioni civili e convivenze di fatto.