Art. 27 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 27 Cost. appartiene al titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e insieme all’art. 25 Cost. costituisce il nucleo della cosiddetta costituzione penale. La disposizione fissa i limiti che il legislatore, il giudice e l’amministrazione penitenziaria devono rispettare nel punire: la responsabilità penale deve essere personale e colpevole, l’imputato non può essere trattato come colpevole prima della condanna definitiva, la pena deve essere umana e orientata alla rieducazione, la pena di morte è bandita.
Il quarto comma è stato modificato dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che ha soppresso l’inciso con cui la Carta originaria faceva salvi i casi previsti dalle leggi militari di guerra: il divieto della pena capitale è oggi assoluto, in linea con il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Contenuto della disposizione
La norma si compone di quattro precetti:
La rieducazione non è l’unica funzione della pena: concorre con la prevenzione generale e la difesa sociale. Le scelte legislative che privilegiano tali finalità sono legittime purché il sacrificio dell’obiettivo rieducativo sia necessario e non giunga a cancellarlo.
Profili applicativi
Il principio di colpevolezza opera sia come limite per il legislatore sia come criterio interpretativo per il giudice, che deve leggere le norme in modo da escludere la punizione di chi abbia agito in condizioni di ignoranza o errore inevitabile. Fattispecie tradizionalmente critiche sono il concorso anomalo (art. 116 c.p.), i delitti aggravati dall’evento e le norme che rendono inescusabile l’errore sull’età della vittima.
La presunzione di non colpevolezza incide soprattutto sul sistema cautelare: le misure restrittive devono essere giustificate da esigenze processuali concrete (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) e scelte secondo il criterio del minore sacrificio necessario. Le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia in carcere sono ammesse solo dove trovino solido fondamento empirico.
La finalità rieducativa ha guidato numerose pronunce contro automatismi e preclusioni assolute nell’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative, e ha fondato un controllo di proporzionalità sulle pene edittali manifestamente eccessive rispetto al disvalore del fatto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 27 Cost. si coordina con l’art. 25 Cost. (riserva di legge, irretroattività, legalità delle misure di sicurezza), con l’art. 13 Cost. sulla libertà personale e con l’art. 3 Cost., che con esso fonda il sindacato sulla proporzionalità delle pene. Nel codice penale rilevano gli artt. 5, 42, 43, 47 e 116 c.p. (colpevolezza ed errore) e l’art. 133 c.p. sulla commisurazione della pena; nel codice di rito l’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari e l’art. 530, comma 2, c.p.p. sull’assoluzione in caso di prova insufficiente o contraddittoria. Sul piano penitenziario vengono in rilievo l’art. 1 e gli artt. 4-bis, 47 e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché gli artt. 3 e 6 CEDU e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.