Art. 27 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Testo in vigore dal 25 ottobre 2007

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 27 Cost. appartiene al titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e insieme all’art. 25 Cost. costituisce il nucleo della cosiddetta costituzione penale. La disposizione fissa i limiti che il legislatore, il giudice e l’amministrazione penitenziaria devono rispettare nel punire: la responsabilità penale deve essere personale e colpevole, l’imputato non può essere trattato come colpevole prima della condanna definitiva, la pena deve essere umana e orientata alla rieducazione, la pena di morte è bandita.

Il quarto comma è stato modificato dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che ha soppresso l’inciso con cui la Carta originaria faceva salvi i casi previsti dalle leggi militari di guerra: il divieto della pena capitale è oggi assoluto, in linea con il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Contenuto della disposizione

La norma si compone di quattro precetti:

  • personalità della responsabilità penale (primo comma): nella lettura originaria significava divieto di rispondere per fatto altrui; a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 la Corte costituzionale vi ha ricondotto il principio di colpevolezza, che esige un legame psicologico, almeno nella forma della colpa, tra l’agente e gli elementi più significativi del fatto, e preclude forme di responsabilità oggettiva pura;
  • presunzione di non colpevolezza (secondo comma): fino al passaggio in giudicato della condanna l’imputato non è considerato colpevole; ne derivano la regola di giudizio per cui il dubbio va risolto a favore dell’imputato e il divieto di attribuire alle misure cautelari la funzione di anticipare la pena;
  • umanità e finalità rieducativa della pena (terzo comma): la pena non può consistere in trattamenti degradanti e deve tendere al reinserimento sociale del condannato; il principio vincola il legislatore nella determinazione delle cornici edittali, il giudice della cognizione nella commisurazione e la magistratura di sorveglianza nell’esecuzione;
  • divieto della pena di morte (quarto comma), senza eccezioni.

La rieducazione non è l’unica funzione della pena: concorre con la prevenzione generale e la difesa sociale. Le scelte legislative che privilegiano tali finalità sono legittime purché il sacrificio dell’obiettivo rieducativo sia necessario e non giunga a cancellarlo.

Profili applicativi

Il principio di colpevolezza opera sia come limite per il legislatore sia come criterio interpretativo per il giudice, che deve leggere le norme in modo da escludere la punizione di chi abbia agito in condizioni di ignoranza o errore inevitabile. Fattispecie tradizionalmente critiche sono il concorso anomalo (art. 116 c.p.), i delitti aggravati dall’evento e le norme che rendono inescusabile l’errore sull’età della vittima.

La presunzione di non colpevolezza incide soprattutto sul sistema cautelare: le misure restrittive devono essere giustificate da esigenze processuali concrete (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) e scelte secondo il criterio del minore sacrificio necessario. Le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia in carcere sono ammesse solo dove trovino solido fondamento empirico.

La finalità rieducativa ha guidato numerose pronunce contro automatismi e preclusioni assolute nell’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative, e ha fondato un controllo di proporzionalità sulle pene edittali manifestamente eccessive rispetto al disvalore del fatto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 24 marzo 1988, n. 364: è illegittimo l’art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, perché la responsabilità personale presuppone la possibilità di conoscere il precetto.
  • Corte costituzionale, 24 luglio 2007, n. 322: il principio di colpevolezza vincola anche il giudice come canone ermeneutico; l’elemento attorno a cui ruota il disvalore del fatto, come l’età infraquattordicenne della vittima, deve essere collegato all’agente almeno sotto il profilo dell’errore evitabile.
  • Corte costituzionale, 31 maggio 1965, n. 42: l’art. 116 c.p. è compatibile con l’art. 27 Cost. solo se la responsabilità del concorrente per il reato diverso richiede, oltre al nesso causale, la prevedibilità di quell’esito come sviluppo logico del reato voluto.
  • Corte costituzionale, 21 luglio 2010, n. 265: la presunzione di non colpevolezza segna il confine della custodia cautelare, che deve avere connotazioni nettamente distinte dalla pena; è illegittima la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per taluni reati sessuali.
  • Corte costituzionale, 14 aprile 1976, n. 88: l’art. 27, secondo comma, Cost. non esclude la detenzione prima della condanna, purché essa risponda a esigenze cautelari o processuali e non anticipi la sanzione.
  • Corte costituzionale, 13 maggio 2024, n. 86: il controllo sulla proporzionalità della pena si fonda sul finalismo rieducativo e sul principio di individualizzazione, che esige una risposta sanzionatoria adeguata alla concreta gravità del fatto; la pena per la rapina impropria è stata giudicata incapace di adeguarsi ai fatti di lieve entità.
  • Corte costituzionale, 6 dicembre 2019, n. 263: per i condannati minorenni è illegittima la preclusione ai benefici penitenziari fondata solo sul titolo di reato, poiché la presunzione assoluta di pericolosità impedisce la valutazione individualizzata del percorso rieducativo.
  • Corte costituzionale, 24 luglio 2026, n. 149: è illegittimo il divieto triennale fisso di concessione dei benefici dopo la revoca di una misura alternativa, che va ancorato alla metà della pena residua con il limite di tre anni, per rispettare la progressività del trattamento.

Rapporti con altre norme

L’art. 27 Cost. si coordina con l’art. 25 Cost. (riserva di legge, irretroattività, legalità delle misure di sicurezza), con l’art. 13 Cost. sulla libertà personale e con l’art. 3 Cost., che con esso fonda il sindacato sulla proporzionalità delle pene. Nel codice penale rilevano gli artt. 5, 42, 43, 47 e 116 c.p. (colpevolezza ed errore) e l’art. 133 c.p. sulla commisurazione della pena; nel codice di rito l’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari e l’art. 530, comma 2, c.p.p. sull’assoluzione in caso di prova insufficiente o contraddittoria. Sul piano penitenziario vengono in rilievo l’art. 1 e gli artt. 4-bis, 47 e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché gli artt. 3 e 6 CEDU e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.