Art. 14 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 14 Cost. si colloca nel titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, subito dopo l’art. 13 Cost. sulla libertà personale e prima dell’art. 15 Cost. sulla libertà e segretezza della corrispondenza. La sequenza non è casuale: il domicilio è concepito come proiezione spaziale della persona, il luogo in cui si svolge la vita privata e in cui l’individuo ha diritto di non subire intrusioni. La qualificazione come diritto inviolabile lo inserisce tra i diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 2 Cost.

La disposizione nasce come reazione alle pratiche del regime fascista, che consentivano ampi poteri di accesso alla polizia, e garantisce la sfera domestica con le stesse tutele previste per la libertà personale. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in tre commi:

  • primo comma: proclama l’inviolabilità del domicilio, che comprende sia il diritto di ammettere o escludere altri da determinati luoghi, sia il diritto alla riservatezza su quanto vi si compie;
  • secondo comma: ammette ispezioni, perquisizioni e sequestri solo nei casi e modi stabiliti dalla legge e con le garanzie dell’art. 13 Cost.; ciò significa doppia riserva, di legge e di giurisdizione: occorre un atto motivato dell’autorità giudiziaria, salvo i casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, nei quali la polizia può agire con successiva convalida;
  • terzo comma: rinvia a leggi speciali per gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica o a fini economici e fiscali, con un regime meno rigoroso, che non richiede l’intervento del giudice ma resta soggetto a riserva di legge.

La nozione costituzionale di domicilio è più ampia di quella civilistica dell’art. 43 c.c., che indica la sede principale degli affari e interessi. Comprende ogni luogo di privata dimora in cui la persona svolge, anche in modo temporaneo, atti della vita privata: l’abitazione e le sue pertinenze, lo studio professionale, la camera d’albergo, gli spazi chiusi dell’impresa non aperti al pubblico, e, secondo la Corte costituzionale, anche l’autovettura. Il domicilio informatico, cioè il sistema informatico protetto, ha ricevuto tutela penale con l’art. 615-ter c.p., come estensione della medesima esigenza di protezione.

Profili applicativi

Nel processo penale, perquisizioni e ispezioni domiciliari sono disciplinate dagli artt. 244-252 c.p.p. e richiedono di regola un decreto motivato; la polizia giudiziaria può procedere d’iniziativa solo nei casi di flagranza o di evasione (art. 352 c.p.p.), con trasmissione del verbale al pubblico ministero per la convalida entro quarantotto ore. Errore frequente è trascurare le garanzie difensive: l’indagato deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Questione molto discussa è quella delle riprese visive all’interno del domicilio. Se le immagini captano comunicazioni, si applica la disciplina delle intercettazioni tra presenti; se ritraggono comportamenti non comunicativi in luoghi di privata dimora non visibili dall’esterno, mancando una legge che le disciplini, esse non possono essere autorizzate. Le riprese di quanto si svolge su un balcone o in uno spazio liberamente visibile dalla via pubblica sono invece assimilate a quelle in luoghi pubblici.

In materia tributaria gli accessi della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate trovano fondamento nel terzo comma: nei locali destinati all’attività d’impresa o professionale l’accesso richiede l’autorizzazione del capo dell’ufficio, mentre per i locali adibiti anche ad abitazione e per quelli esclusivamente abitativi è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall’art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), che nel secondo caso presuppone gravi indizi di violazioni.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 31 marzo 1987, n. 88: la Costituzione riserva alla giurisdizione le interferenze più incisive (ispezioni, perquisizioni, sequestri) e consente all’autorità amministrativa solo immissioni di natura ricognitiva negli ambiti indicati dal terzo comma; la nozione costituzionale di domicilio include l’autovettura, e una legge provinciale non può attribuire a guardie ecologiche poteri di ispezione dei luoghi di privata dimora.
  • Corte costituzionale, 16 maggio 2008, n. 149: l’art. 14 Cost. tutela il domicilio sia come diritto di escludere i terzi sia come presidio della riservatezza, ledibile anche senza intrusione fisica mediante strumenti tecnici; la protezione scatta però solo se il comportamento si svolge in condizioni tendenzialmente non visibili dall’esterno.
  • Corte costituzionale, 24 aprile 2002, n. 135: le riprese visive di comportamenti non comunicativi nel domicilio costituiscono un’invasione della libertà domiciliare eterogenea rispetto all’intercettazione di comunicazioni; la loro disciplina spetta al legislatore, nel rispetto delle garanzie dell’art. 14 Cost.
  • Corte costituzionale, 9 maggio 1973, n. 56: a differenza della libertà personale, l’inviolabilità del domicilio ammette deroghe espresse per fini economici e fiscali; è legittimo il potere della polizia tributaria di procedere a perquisizioni domiciliari in presenza di fondato sospetto di reati finanziari, con facoltà del difensore di assistervi.
  • Corte costituzionale, 8 maggio 1974, n. 122: occorre distinguere l’attività della polizia tributaria diretta alla repressione di reati, soggetta alle garanzie processuali penali sulle perquisizioni, da quella amministrativa di verifica nei locali aziendali per violazioni non penali, espressione del potere di vigilanza della pubblica amministrazione.
  • Corte costituzionale, 26 giugno 1969, n. 104: la tutela dell’art. 14 Cost. riguarda le invasioni reali del domicilio e non copre gli obblighi di informazione e comunicazione che la legge può imporre, come la denuncia all’autorità dell’ospitalità concessa a stranieri.
  • Corte costituzionale, 7 maggio 1975, n. 106: un teatro temporaneamente adibito a riunione privata non gode della tutela domiciliare in modo assoluto, poiché prevale l’esigenza di incolumità pubblica richiamata dal terzo comma, che legittima l’accesso della pubblica sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.

Rapporti con altre norme

L’art. 14 Cost. rinvia espressamente alle garanzie dell’art. 13 Cost. e si completa con l’art. 15 Cost., che protegge le comunicazioni anche quando avvengono all’interno del domicilio. A livello sovranazionale, la tutela corrisponde all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sul piano penale rilevano la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), quella commessa da pubblico ufficiale (art. 615 c.p.), le interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) e l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.); la legittima difesa domiciliare è disciplinata dall’art. 52, secondo, terzo e quarto comma, c.p. Nel processo penale rilevano gli artt. 244-252, 266 e 352 c.p.p.; in materia tributaria gli artt. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e 33 d.P.R. n. 600 del 1973. La nozione civilistica di domicilio resta quella dell’art. 43 c.c.