Art. 14 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 14 Cost. si colloca nel titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, subito dopo l’art. 13 Cost. sulla libertà personale e prima dell’art. 15 Cost. sulla libertà e segretezza della corrispondenza. La sequenza non è casuale: il domicilio è concepito come proiezione spaziale della persona, il luogo in cui si svolge la vita privata e in cui l’individuo ha diritto di non subire intrusioni. La qualificazione come diritto inviolabile lo inserisce tra i diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 2 Cost.
La disposizione nasce come reazione alle pratiche del regime fascista, che consentivano ampi poteri di accesso alla polizia, e garantisce la sfera domestica con le stesse tutele previste per la libertà personale. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in tre commi:
La nozione costituzionale di domicilio è più ampia di quella civilistica dell’art. 43 c.c., che indica la sede principale degli affari e interessi. Comprende ogni luogo di privata dimora in cui la persona svolge, anche in modo temporaneo, atti della vita privata: l’abitazione e le sue pertinenze, lo studio professionale, la camera d’albergo, gli spazi chiusi dell’impresa non aperti al pubblico, e, secondo la Corte costituzionale, anche l’autovettura. Il domicilio informatico, cioè il sistema informatico protetto, ha ricevuto tutela penale con l’art. 615-ter c.p., come estensione della medesima esigenza di protezione.
Profili applicativi
Nel processo penale, perquisizioni e ispezioni domiciliari sono disciplinate dagli artt. 244-252 c.p.p. e richiedono di regola un decreto motivato; la polizia giudiziaria può procedere d’iniziativa solo nei casi di flagranza o di evasione (art. 352 c.p.p.), con trasmissione del verbale al pubblico ministero per la convalida entro quarantotto ore. Errore frequente è trascurare le garanzie difensive: l’indagato deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Questione molto discussa è quella delle riprese visive all’interno del domicilio. Se le immagini captano comunicazioni, si applica la disciplina delle intercettazioni tra presenti; se ritraggono comportamenti non comunicativi in luoghi di privata dimora non visibili dall’esterno, mancando una legge che le disciplini, esse non possono essere autorizzate. Le riprese di quanto si svolge su un balcone o in uno spazio liberamente visibile dalla via pubblica sono invece assimilate a quelle in luoghi pubblici.
In materia tributaria gli accessi della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate trovano fondamento nel terzo comma: nei locali destinati all’attività d’impresa o professionale l’accesso richiede l’autorizzazione del capo dell’ufficio, mentre per i locali adibiti anche ad abitazione e per quelli esclusivamente abitativi è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall’art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), che nel secondo caso presuppone gravi indizi di violazioni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 14 Cost. rinvia espressamente alle garanzie dell’art. 13 Cost. e si completa con l’art. 15 Cost., che protegge le comunicazioni anche quando avvengono all’interno del domicilio. A livello sovranazionale, la tutela corrisponde all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sul piano penale rilevano la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), quella commessa da pubblico ufficiale (art. 615 c.p.), le interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) e l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.); la legittima difesa domiciliare è disciplinata dall’art. 52, secondo, terzo e quarto comma, c.p. Nel processo penale rilevano gli artt. 244-252, 266 e 352 c.p.p.; in materia tributaria gli artt. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e 33 d.P.R. n. 600 del 1973. La nozione civilistica di domicilio resta quella dell’art. 43 c.c.