Art. 19 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 19 Cost. riconosce la libertà religiosa nel titolo I della parte prima, tra i rapporti civili, accanto alle altre libertà della persona. Va letto insieme agli artt. 7 e 8 Cost., collocati tra i principi fondamentali, che regolano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, e all’art. 20 Cost., che vieta trattamenti deteriori per gli enti a carattere ecclesiastico o con fine di religione o di culto.

La disposizione tutela un diritto individuale, spettante a tutti e non solo ai cittadini, che si esercita anche in forma associata. Il suo sfondo è il principio supremo di laicità dello Stato, che secondo la Corte costituzionale non significa indifferenza verso il fenomeno religioso, ma garanzia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale. Il testo non ha mai subito modifiche.

Contenuto della disposizione

La norma garantisce quattro facoltà:

  • professare liberamente la propria fede, in forma individuale o associata;
  • fare propaganda, cioè diffondere il proprio credo e cercare di convincere altri, anche criticando altre confessioni;
  • esercitare il culto in privato o in pubblico, il che comprende l’apertura di templi e oratori e la nomina dei ministri di culto;
  • implicitamente, la libertà negativa di non credere e di non essere costretti a compiere atti di significato religioso, che la giurisprudenza ricava dalla stessa norma letta con gli artt. 2, 3 e 21 Cost.

L’unico limite testuale riguarda i riti contrari al buon costume, espressione che va intesa in senso restrittivo e attiene alle pratiche che offendono il comune senso del pudore e della moralità sessuale. Accanto a esso operano i limiti impliciti derivanti dal bilanciamento con altri beni di rilievo costituzionale, come l’ordine pubblico e la sicurezza, la cui tutela spetta in via esclusiva allo Stato.

La libertà religiosa prescinde dalla stipulazione di intese ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost.: il regime pattizio serve a regolare in modo differenziato i rapporti con le singole confessioni, ma non può diventare condizione per l’esercizio della libertà di culto né criterio per discriminazioni tra confessioni.

Profili applicativi

Il contenzioso più vivace riguarda oggi i luoghi di culto. La disponibilità di spazi adeguati è considerata condizione essenziale per l’esercizio effettivo del culto: le Regioni possono disciplinare l’edilizia religiosa nell’ambito del governo del territorio, ma non possono imporre requisiti più gravosi alle confessioni prive di intesa, né perseguire finalità di sicurezza che non rientrano nelle loro competenze, né rendere aleatoria la realizzazione di nuovi edifici attraverso procedure pianificatorie sproporzionate.

Un secondo filone attiene alla libertà di coscienza: l’ordinamento non può imporre atti di significato religioso, come accadeva con le formule del giuramento che richiamavano la responsabilità assunta davanti a Dio. Un terzo riguarda la tutela penale del sentimento religioso, che la Corte ha ricondotto a bene di rilievo costituzionale, purché il vilipendio non si confonda con la critica e la polemica, anche aspra, sui temi religiosi.

Nelle controversie di diritto amministrativo e civile è errore frequente invocare l’art. 8 Cost. a tutela di posizioni individuali: la Corte ha chiarito che la sfera del singolo è presidiata dall’art. 19, mentre l’art. 8 riguarda l’organizzazione delle confessioni e i loro rapporti con lo Stato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 24 novembre 1958, n. 59: la formula dell’art. 19 è amplissima e comprende, quale condizione essenziale del culto pubblico, l’apertura di templi e oratori e la nomina dei ministri; è illegittimo subordinare il mero esercizio del culto ad autorizzazioni preventive, che possono rilevare solo per gli effetti civili.
  • Corte costituzionale, 8 luglio 1975, n. 188: il sentimento religioso è bene costituzionalmente rilevante e può limitare la libertà di manifestazione del pensiero; la propaganda garantita dall’art. 19 include la facoltà di sostenere la superiorità della propria fede criticando dogmi altrui, mentre il vilipendio punibile coincide con lo scherno e l’offesa fine a sé stessa.
  • Corte costituzionale, 10 ottobre 1979, n. 117: la libertà di coscienza protegge anche il non credente ed è violata quando la legge impone atti con significato religioso; è stata perciò dichiarata illegittima la formula del giuramento testimoniale nella parte in cui non limita ai soli credenti il riferimento alla responsabilità davanti a Dio.
  • Corte costituzionale, 8 ottobre 1996, n. 334: il giuramento decisorio, nella parte in cui evocava la responsabilità davanti a Dio e agli uomini, violava la libertà di coscienza e la distinzione tra ordine civile e ordine religioso imposta dal principio di laicità; lo Stato non può servirsi di vincoli religiosi per rafforzare l’efficacia dei propri precetti.
  • Corte costituzionale, 16 luglio 2002, n. 346: le intese non possono essere condizione per accedere a benefici pubblici destinati all’edilizia di culto; riservare i contributi regionali alle sole confessioni con intesa viola il divieto di discriminazione e l’eguale libertà delle confessioni.
  • Corte costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63: la Regione può programmare i luoghi di culto per finalità urbanistiche, ma eccede le proprie competenze se impone requisiti differenziati alle confessioni senza intesa o persegue finalità di ordine pubblico, come i pareri delle forze dell’ordine e la videosorveglianza obbligatoria degli edifici di culto.
  • Corte costituzionale, 7 aprile 2017, n. 67: altro è la libertà religiosa, garantita a tutti, altro è il regime pattizio; il legislatore statale o regionale non può discriminare le confessioni in base all’esistenza di un’intesa, mentre è legittima una disciplina che consideri in modo indifferenziato tutte le forme confessionali.
  • Corte costituzionale, 5 dicembre 2019, n. 254: è illegittima la norma regionale che, decorso un termine, consente l’approvazione del piano delle attrezzature religiose solo insieme al nuovo piano di governo del territorio, perché rende incerta e aleatoria la realizzazione di luoghi di culto, che meritano invece una considerazione speciale.

Rapporti con altre norme

L’art. 19 si coordina con l’art. 3 Cost. (eguaglianza senza distinzione di religione), con l’art. 7 Cost. (rapporti con la Chiesa cattolica regolati dai Patti Lateranensi, come modificati dall’accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121), con l’art. 8 Cost. (eguale libertà delle confessioni e intese), con l’art. 20 Cost. (divieto di gravami speciali per gli enti religiosi) e con l’art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero). La competenza statale esclusiva in materia di rapporti con le confessioni e di ordine pubblico è fissata dall’art. 117, secondo comma, lettere c) e h), Cost. Sul piano penale rilevano i delitti contro le confessioni religiose (artt. 403-405 c.p.) e l’aggravante per finalità di discriminazione religiosa (art. 604-ter c.p.); sul piano sovranazionale, l’art. 9 CEDU e l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.