Art. 19 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 19 Cost. riconosce la libertà religiosa nel titolo I della parte prima, tra i rapporti civili, accanto alle altre libertà della persona. Va letto insieme agli artt. 7 e 8 Cost., collocati tra i principi fondamentali, che regolano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, e all’art. 20 Cost., che vieta trattamenti deteriori per gli enti a carattere ecclesiastico o con fine di religione o di culto.
La disposizione tutela un diritto individuale, spettante a tutti e non solo ai cittadini, che si esercita anche in forma associata. Il suo sfondo è il principio supremo di laicità dello Stato, che secondo la Corte costituzionale non significa indifferenza verso il fenomeno religioso, ma garanzia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale. Il testo non ha mai subito modifiche.
Contenuto della disposizione
La norma garantisce quattro facoltà:
L’unico limite testuale riguarda i riti contrari al buon costume, espressione che va intesa in senso restrittivo e attiene alle pratiche che offendono il comune senso del pudore e della moralità sessuale. Accanto a esso operano i limiti impliciti derivanti dal bilanciamento con altri beni di rilievo costituzionale, come l’ordine pubblico e la sicurezza, la cui tutela spetta in via esclusiva allo Stato.
La libertà religiosa prescinde dalla stipulazione di intese ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost.: il regime pattizio serve a regolare in modo differenziato i rapporti con le singole confessioni, ma non può diventare condizione per l’esercizio della libertà di culto né criterio per discriminazioni tra confessioni.
Profili applicativi
Il contenzioso più vivace riguarda oggi i luoghi di culto. La disponibilità di spazi adeguati è considerata condizione essenziale per l’esercizio effettivo del culto: le Regioni possono disciplinare l’edilizia religiosa nell’ambito del governo del territorio, ma non possono imporre requisiti più gravosi alle confessioni prive di intesa, né perseguire finalità di sicurezza che non rientrano nelle loro competenze, né rendere aleatoria la realizzazione di nuovi edifici attraverso procedure pianificatorie sproporzionate.
Un secondo filone attiene alla libertà di coscienza: l’ordinamento non può imporre atti di significato religioso, come accadeva con le formule del giuramento che richiamavano la responsabilità assunta davanti a Dio. Un terzo riguarda la tutela penale del sentimento religioso, che la Corte ha ricondotto a bene di rilievo costituzionale, purché il vilipendio non si confonda con la critica e la polemica, anche aspra, sui temi religiosi.
Nelle controversie di diritto amministrativo e civile è errore frequente invocare l’art. 8 Cost. a tutela di posizioni individuali: la Corte ha chiarito che la sfera del singolo è presidiata dall’art. 19, mentre l’art. 8 riguarda l’organizzazione delle confessioni e i loro rapporti con lo Stato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 19 si coordina con l’art. 3 Cost. (eguaglianza senza distinzione di religione), con l’art. 7 Cost. (rapporti con la Chiesa cattolica regolati dai Patti Lateranensi, come modificati dall’accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121), con l’art. 8 Cost. (eguale libertà delle confessioni e intese), con l’art. 20 Cost. (divieto di gravami speciali per gli enti religiosi) e con l’art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero). La competenza statale esclusiva in materia di rapporti con le confessioni e di ordine pubblico è fissata dall’art. 117, secondo comma, lettere c) e h), Cost. Sul piano penale rilevano i delitti contro le confessioni religiose (artt. 403-405 c.p.) e l’aggravante per finalità di discriminazione religiosa (art. 604-ter c.p.); sul piano sovranazionale, l’art. 9 CEDU e l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.