Art. 13 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 13 Cost. apre il titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e tutela la libertà personale come primo dei diritti di libertà, presupposto materiale dell’esercizio di tutti gli altri. La norma traduce in chiave costituzionale la tradizione dell’habeas corpus: nessuno può essere sottoposto a coercizione fisica dall’autorità pubblica se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e sotto il controllo di un giudice.

L’impianto si fonda su una duplice garanzia, la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione, che proteggono la persona contro gli arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore. La disposizione non ha subito modifiche testuali; il suo ambito si è progressivamente esteso, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), a forme di privazione della libertà estranee al processo penale, come il trattenimento amministrativo degli stranieri.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in cinque commi:

  • inviolabilità (primo comma): la libertà personale è diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost.;
  • restrizioni consentite (secondo comma): detenzione, ispezione, perquisizione personale e ogni altra restrizione sono ammesse solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; la riserva di legge riguarda tanto i presupposti (casi) quanto le modalità esecutive (modi), almeno nel loro nucleo essenziale;
  • provvedimenti provvisori di polizia (terzo comma): in casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisorie, da comunicare entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, che deve convalidarle nelle successive quarantotto ore; in difetto, esse si intendono revocate e restano prive di ogni effetto;
  • divieto di violenza (quarto comma): è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà; la previsione è stata attuata, tra l’altro, con il delitto di tortura (art. 613-bis c.p.);
  • limiti massimi della carcerazione preventiva (quinto comma): la legge deve fissare la durata massima della custodia cautelare.

Decisiva è la nozione di restrizione della libertà personale. Secondo la Corte costituzionale essa ricorre quando la misura comporta una coercizione fisica o una degradazione giuridica della persona, cioè un assoggettamento all’altrui potere che ne mortifica la dignità. Le misure che limitano soltanto gli spostamenti senza coazione sul corpo rientrano invece nella libertà di circolazione dell’art. 16 Cost., presidiata da garanzie meno intense.

Profili applicativi

Il campo d’elezione dell’art. 13 Cost. è il processo penale: arresto in flagranza e fermo (provvedimenti provvisori di polizia soggetti a convalida), misure cautelari personali, perquisizioni e ispezioni, accertamenti coattivi sul corpo come il prelievo di materiale biologico. Ogni misura deve rispettare il criterio del minore sacrificio necessario e la tassatività dei presupposti.

Al di fuori del penale, la norma governa il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri e l’accompagnamento coattivo alla frontiera, sottoposti a convalida giurisdizionale, mentre il semplice ordine di lasciare il territorio incide solo sulla libertà di circolazione. Vi rientrano anche le misure di sicurezza detentive e il trattamento sanitario obbligatorio. Errore ricorrente è confondere la restrizione della libertà personale con la mera imposizione di obblighi: gli oneri volontariamente assunti e le prestazioni che non comportano coazione né degradazione esulano dalla garanzia.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 31 maggio 1995, n. 210: la restrizione della libertà personale presuppone una degradazione giuridica della persona, equiparabile all’assoggettamento all’altrui potere; il foglio di via obbligatorio, non eseguibile coattivamente, incide solo sulla libertà di circolazione.
  • Corte costituzionale, ord. 21 giugno 2007, n. 228: accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero richiedono la convalida giudiziaria perché incidono sulla libertà personale; l’intimazione a lasciare il territorio, priva di coazione fisica, non la richiede.
  • Corte costituzionale, 9 luglio 1996, n. 238: è illegittima la norma che consentiva al giudice di disporre, nell’ambito della perizia, misure incidenti sulla libertà personale come il prelievo ematico coattivo senza che la legge ne specificasse casi e modi.
  • Corte costituzionale, 22 febbraio 2022, n. 41: arresto in flagranza e fermo trovano fondamento nel terzo comma dell’art. 13 Cost. e devono essere strumentali alle finalità del processo; la determinazione dei casi di necessità e urgenza spetta alla discrezionalità del legislatore, sindacabile per manifesta irragionevolezza.
  • Corte costituzionale, 18 luglio 2013, n. 213: ciò che contrasta con gli artt. 13 e 27 Cost. non è la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria in sé, ma il suo carattere assoluto, che nega rilievo al principio del minore sacrificio necessario.
  • Corte costituzionale, 3 luglio 2025, n. 96: il trattenimento nei centri per il rimpatrio è un assoggettamento fisico all’altrui potere; la riserva assoluta di legge impone che la fonte primaria disciplini anche i modi del trattenimento e i diritti del trattenuto, mentre resta esperibile il rimedio d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
  • Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 40: il giudizio di convalida del trattenimento verifica i presupposti eccezionali del provvedimento di pubblica sicurezza; la legittimità di una protrazione della detenzione derivante direttamente dalla legge può essere contestata con azione civile, anche in via d’urgenza.

Rapporti con altre norme

L’art. 13 Cost. si integra con l’art. 2 Cost. sui diritti inviolabili, con l’art. 16 Cost. sulla libertà di circolazione, con l’art. 14 Cost. sull’inviolabilità del domicilio, con l’art. 27, secondo comma, Cost., che impedisce di attribuire alla custodia cautelare funzione di pena, e con l’art. 111, settimo comma, Cost., che garantisce sempre il ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale. Nel codice di procedura penale rilevano gli artt. 272 e seguenti sulle misure cautelari personali, in particolare l’art. 275 sui criteri di scelta e l’art. 303 sui termini massimi di custodia, gli artt. 380-391 su arresto, fermo e convalida, gli artt. 224-bis e 359-bis sui prelievi coattivi, gli artt. 244-252 su ispezioni e perquisizioni. Fuori dal penale vengono in rilievo l’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sul trattenimento dello straniero, l’art. 613-bis c.p. sulla tortura e l’art. 5 CEDU.