Art. 13 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 13 Cost. apre il titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e tutela la libertà personale come primo dei diritti di libertà, presupposto materiale dell’esercizio di tutti gli altri. La norma traduce in chiave costituzionale la tradizione dell’habeas corpus: nessuno può essere sottoposto a coercizione fisica dall’autorità pubblica se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e sotto il controllo di un giudice.
L’impianto si fonda su una duplice garanzia, la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione, che proteggono la persona contro gli arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore. La disposizione non ha subito modifiche testuali; il suo ambito si è progressivamente esteso, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), a forme di privazione della libertà estranee al processo penale, come il trattenimento amministrativo degli stranieri.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in cinque commi:
Decisiva è la nozione di restrizione della libertà personale. Secondo la Corte costituzionale essa ricorre quando la misura comporta una coercizione fisica o una degradazione giuridica della persona, cioè un assoggettamento all’altrui potere che ne mortifica la dignità. Le misure che limitano soltanto gli spostamenti senza coazione sul corpo rientrano invece nella libertà di circolazione dell’art. 16 Cost., presidiata da garanzie meno intense.
Profili applicativi
Il campo d’elezione dell’art. 13 Cost. è il processo penale: arresto in flagranza e fermo (provvedimenti provvisori di polizia soggetti a convalida), misure cautelari personali, perquisizioni e ispezioni, accertamenti coattivi sul corpo come il prelievo di materiale biologico. Ogni misura deve rispettare il criterio del minore sacrificio necessario e la tassatività dei presupposti.
Al di fuori del penale, la norma governa il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri e l’accompagnamento coattivo alla frontiera, sottoposti a convalida giurisdizionale, mentre il semplice ordine di lasciare il territorio incide solo sulla libertà di circolazione. Vi rientrano anche le misure di sicurezza detentive e il trattamento sanitario obbligatorio. Errore ricorrente è confondere la restrizione della libertà personale con la mera imposizione di obblighi: gli oneri volontariamente assunti e le prestazioni che non comportano coazione né degradazione esulano dalla garanzia.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 13 Cost. si integra con l’art. 2 Cost. sui diritti inviolabili, con l’art. 16 Cost. sulla libertà di circolazione, con l’art. 14 Cost. sull’inviolabilità del domicilio, con l’art. 27, secondo comma, Cost., che impedisce di attribuire alla custodia cautelare funzione di pena, e con l’art. 111, settimo comma, Cost., che garantisce sempre il ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale. Nel codice di procedura penale rilevano gli artt. 272 e seguenti sulle misure cautelari personali, in particolare l’art. 275 sui criteri di scelta e l’art. 303 sui termini massimi di custodia, gli artt. 380-391 su arresto, fermo e convalida, gli artt. 224-bis e 359-bis sui prelievi coattivi, gli artt. 244-252 su ispezioni e perquisizioni. Fuori dal penale vengono in rilievo l’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sul trattenimento dello straniero, l’art. 613-bis c.p. sulla tortura e l’art. 5 CEDU.