Art. 21 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 21 Cost. garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei presupposti essenziali dell’ordinamento democratico. Collocato tra i rapporti civili, tutela tanto l’individuo che esprime opinioni, notizie e idee, quanto la collettività, interessata a una libera circolazione delle informazioni e a una pluralità di fonti. Dalla norma si ricavano quindi un profilo attivo, la libertà di informare, e un profilo passivo, il diritto a essere informati.

Il testo non è mai stato modificato. Larga parte della disposizione è dedicata alla stampa, per reazione al regime di autorizzazioni e censure del periodo fascista. La disciplina ordinaria di riferimento è la legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, alla quale si sono aggiunte la regolazione del sistema radiotelevisivo e, più di recente, quella dei servizi digitali.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in sei commi:

  • libertà di manifestazione (primo comma): spetta a “tutti”, quindi anche agli stranieri, e copre qualunque mezzo di diffusione, dalla parola allo scritto fino ai mezzi telematici; non implica la disponibilità materiale di ogni mezzo, ma la possibilità giuridica di accedervi;
  • divieto di autorizzazioni e censure (secondo comma): la stampa non può essere sottoposta a controlli preventivi;
  • sequestro della stampa (terzo e quarto comma): è ammesso solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria, per i delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi o per la violazione delle norme sull’indicazione dei responsabili; in caso di assoluta urgenza la polizia giudiziaria può sequestrare la stampa periodica, ma deve farne denuncia entro ventiquattro ore e il sequestro perde efficacia se non convalidato nelle ventiquattro ore successive;
  • trasparenza dei finanziamenti (quinto comma): la legge può imporre la pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica;
  • limite del buon costume (sesto comma): sono vietate le manifestazioni contrarie al buon costume, nozione che la Corte riferisce al pudore sessuale e alla dignità della persona, non alla morale in senso generico.

Il buon costume è l’unico limite espresso, ma non l’unico. La giurisprudenza costituzionale riconosce limiti impliciti, derivanti dalla necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale: onore e reputazione, riservatezza, amministrazione della giustizia, sicurezza dello Stato, ordine pubblico, tutela dei minori. In ciascun caso occorre individuare il bene protetto dalla norma limitativa e verificare che la restrizione sia proporzionata.

Profili applicativi

Il terreno più frequente di applicazione è il conflitto tra informazione e reputazione. La giurisprudenza di legittimità, a partire dal cosiddetto decalogo del giornalista, considera scriminati, cioè non punibili, il diritto di cronaca e il diritto di critica se ricorrono tre condizioni: la verità, anche solo putativa purché frutto di seria verifica delle fonti; l’interesse pubblico della notizia, detto pertinenza; la forma civile dell’esposizione, detta continenza. Per la critica e la satira il requisito della verità si attenua, poiché si tratta di giudizi e non di fatti, ma resta vietato l’attacco personale gratuito.

Sul piano sanzionatorio, la Corte costituzionale ha eliminato la pena detentiva obbligatoria per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato, lasciando in vigore l’art. 595, terzo comma, c.p., che prevede la reclusione come alternativa alla multa, da riservare ai casi di eccezionale gravità. Resta inoltre aperta la tutela civile, risarcitoria e mediante rettifica.

Altri ambiti ricorrenti sono il divieto di pubblicazione degli atti processuali, il pluralismo nel sistema radiotelevisivo, la rimozione di contenuti in rete e i reati di opinione, come vilipendio e istigazione, che la Corte ha ritenuto compatibili con l’art. 21 Cost. solo se riferiti a condotte idonee a ledere concretamente beni costituzionali. Errore comune è assimilare tout court i siti internet alla stampa: le garanzie in tema di sequestro sono state estese dalla giurisprudenza di legittimità alle sole testate telematiche registrate, non a ogni contenuto pubblicato online.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 14 aprile 1965, n. 25: la libertà di stampa non incontra soltanto il limite del buon costume, ma anche quello della tutela di beni ugualmente garantiti dalla Costituzione; il divieto di pubblicare atti di dibattimenti a porte chiuse è legittimo solo se serve a proteggere tali beni e per il tempo strettamente necessario.
  • Corte costituzionale, 15 giugno 1972, n. 105: l’art. 21 Cost. non garantisce a tutti la disponibilità materiale di ogni mezzo di diffusione, ma la possibilità giuridica di accedervi; tutela inoltre l’interesse generale all’informazione, che esige pluralità di fonti e assenza di ostacoli ingiustificati alla circolazione delle notizie.
  • Corte costituzionale, 30 gennaio 1974, n. 20: la critica, anche aspra, delle istituzioni è legittima in democrazia; è invece punibile il vilipendio, inteso come manifestazione di disprezzo idonea a negare ogni prestigio all’istituzione e a indurre al disprezzo o alla disobbedienza.
  • Corte costituzionale, 27 marzo 1974, n. 86: la libertà di manifestazione del pensiero non è illimitata e cede di fronte all’onore e alla reputazione, beni inviolabili della persona; non contrasta con l’art. 21 Cost. la regola che subordina la prova liberatoria della verità del fatto diffamatorio alla richiesta del querelante.
  • Corte costituzionale, 20 luglio 1990, n. 348: l’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi, è condizione preliminare della forma democratica dello Stato e, per il suo legame con il pluralismo, non è riducibile a una qualunque materia del riparto tra Stato e Regioni.
  • Corte costituzionale, 27 luglio 1992, n. 368: il buon costume indica le condizioni minime di una convivenza rispettosa della dignità umana in materia sessuale; l’osceno è penalmente rilevante solo se destinato a raggiungere la percezione della collettività e non quando l’accesso sia riservato agli adulti che ne fanno richiesta.
  • Corte costituzionale, 12 luglio 2021, n. 150: è illegittimo l’art. 13 della legge n. 47 del 1948, che imponeva sempre la reclusione per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato; resta legittimo l’art. 595, terzo comma, c.p., purché la pena detentiva sia riservata a casi eccezionali, come le campagne di disinformazione consapevolmente false, che non esprimono la funzione di controllo democratico propria della stampa.

Rapporti con altre norme

L’art. 2 Cost. fonda la tutela dei diritti inviolabili, tra cui onore e riservatezza, che bilanciano la libertà di espressione; l’art. 3 Cost. impone parità di accesso ai mezzi di comunicazione. L’art. 15 Cost. protegge invece la corrispondenza e le comunicazioni riservate, mentre l’art. 33 Cost. garantisce la libertà dell’arte e della scienza. L’art. 27, secondo comma, Cost., sulla presunzione di non colpevolezza, giustifica cautele nella cronaca giudiziaria. Sul piano sovranazionale, l’art. 10 CEDU, rilevante tramite l’art. 117, primo comma, Cost., e l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutelano la libertà di espressione e di informazione. Nell’ordinamento ordinario rilevano l’art. 595 c.p. sulla diffamazione, l’art. 57 c.p. sulla responsabilità del direttore, l’art. 528 c.p. sulle pubblicazioni oscene, l’art. 684 c.p. sulla pubblicazione arbitraria di atti processuali, l’art. 2043 c.c. per il risarcimento e la legge n. 47 del 1948, in particolare l’art. 8 sulla rettifica.