Art. 20 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 20 Cost. chiude il gruppo di disposizioni che i principi fondamentali e la parte prima della Costituzione dedicano al fenomeno religioso: l’art. 7 Cost. sui rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, l’art. 8 Cost. sull’eguale libertà delle confessioni, l’art. 19 Cost. sulla libertà religiosa individuale e collettiva. Mentre queste norme riguardano le confessioni in quanto tali e i singoli fedeli, l’art. 20 Cost. si rivolge alle associazioni e istituzioni che presentano un carattere ecclesiastico o perseguono un fine di religione o di culto.
La ratio è storica e garantista. La norma reagisce alla legislazione eversiva dell’Ottocento, che aveva soppresso enti religiosi, incamerato beni e imposto tributi speciali (come la tassa di manomorta) proprio in ragione del loro carattere ecclesiastico. Il Costituente ha voluto impedire che la qualificazione religiosa di un ente diventi titolo di sfavore: si tratta di una garanzia di non discriminazione, che protegge la dimensione associativa della libertà religiosa. L’articolo non è mai stato modificato; il suo contenuto è stato riaffermato dall’art. 7, comma 1, dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.
Contenuto della disposizione
La norma individua due presupposti alternativi: il carattere ecclesiastico dell’ente, cioè il suo collegamento strutturale con una confessione religiosa, e il fine di religione o di culto, che può connotare anche associazioni non riconducibili a una chiesa organizzata. La garanzia vale per qualsiasi confessione, cattolica o no, e per ogni forma organizzativa (associazione, fondazione, istituto).
Il divieto colpisce due tipi di misure:
L’aggettivo “speciali” è decisivo: l’art. 20 Cost. non sottrae gli enti religiosi al diritto comune, ma vieta trattamenti deteriori fondati sul solo dato religioso. Gli enti restano quindi soggetti alle leggi generali, compresa quella tributaria, per le attività che svolgono. Simmetricamente, la norma non impone al legislatore di concedere agevolazioni: i benefici fiscali esistenti trovano fondamento in altre fonti, in particolare nelle norme pattizie e nelle intese ex art. 8, terzo comma, Cost., e nella legislazione ordinaria.
Profili applicativi
In materia tributaria, il principio cardine del diritto ecclesiastico è quello di equiparazione: gli enti ecclesiastici con fine di religione o di culto sono assimilati, agli effetti tributari, a quelli con fine di beneficenza o di istruzione, mentre le attività diverse (commerciali, ricettive, sanitarie) sono soggette al regime tributario comune previsto per esse. Ne derivano frequenti questioni sull’esenzione dei tributi locali (ICI, poi IMU) per immobili a uso misto, dove occorre distinguere la porzione destinata al culto da quella impiegata in attività economiche. Chi invoca l’esenzione deve provare i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, non potendo fondarla direttamente sull’art. 20 Cost.
Altro campo di applicazione è l’edilizia di culto. Le leggi regionali sul governo del territorio possono disciplinare l’insediamento di luoghi di culto per finalità urbanistiche, ma non introdurre ostacoli che, sotto la veste urbanistica, comprimano la libertà religiosa o discriminino le confessioni prive di intesa con lo Stato. Un errore ricorrente è leggere l’art. 20 Cost. come fonte di un diritto a benefici: la norma opera come divieto di trattamenti peggiorativi, mentre l’esclusione da un beneficio si valuta piuttosto alla luce degli artt. 3, 8 e 19 Cost.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 20 Cost. integra l’art. 19 Cost., di cui tutela la proiezione associativa, e l’art. 8, primo comma, Cost., che vuole tutte le confessioni egualmente libere; insieme all’art. 3 Cost. concorre a fondare il principio supremo di laicità. L’art. 7 Cost. e l’art. 8, terzo comma, Cost. regolano la disciplina pattizia, da cui derivano i regimi particolari degli enti ecclesiastici (legge 20 maggio 1985, n. 222, per gli enti cattolici, e le leggi di approvazione delle intese). Sul versante tributario rilevano l’art. 53 Cost., che lega il concorso alle spese pubbliche alla capacità contributiva, e le norme ordinarie sugli enti non commerciali; sul versante urbanistico, l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alle Regioni la potestà concorrente in materia di governo del territorio, entro il limite della competenza statale esclusiva sui rapporti con le confessioni religiose (art. 117, secondo comma, lett. c, Cost.).