Art. 22 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
1. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 22 Cost. chiude il titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e vieta di privare chiunque, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. La disposizione nasce come risposta diretta all’esperienza del regime fascista, che aveva fatto uso della revoca della cittadinanza e delle incapacità giuridiche come strumento di persecuzione degli oppositori e, con la legislazione razziale, di intere categorie di persone. Il Costituente ha così sottratto alla disponibilità della maggioranza politica i tre presupposti minimi dell’esistenza giuridica dell’individuo: l’idoneità a essere titolare di diritti e doveri, l’appartenenza alla comunità statale, il segno che lo identifica nei rapporti sociali.
La norma non ha subito modifiche dal 1948. La sua portata si coglie in collegamento con l’art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, e con l’art. 3 Cost., che vieta discriminazioni fondate sulle opinioni politiche: l’art. 22 Cost. ne costituisce una specificazione, rafforzata da una garanzia puntuale per i beni giuridici ritenuti più esposti all’arbitrio del potere.
Contenuto della disposizione
La garanzia ha una struttura precisa. I beni protetti sono tre:
Il divieto colpisce la privazione disposta per motivi politici, ossia in ragione delle opinioni, dell’appartenenza o dell’attività politica della persona. Destinatario è anzitutto il legislatore, ma il vincolo si estende all’amministrazione e al giudice. La formula “nessuno” rende la garanzia universale: essa riguarda il cittadino, ma anche lo straniero quanto alla capacità giuridica e al nome.
La Costituzione non fissa i criteri di acquisto e perdita della cittadinanza né regola l’attribuzione del nome: queste materie restano affidate alla legge ordinaria, che il legislatore conforma con ampia discrezionalità entro i limiti della ragionevolezza. L’art. 22 Cost. opera dunque come limite negativo, non come fonte della disciplina positiva.
Profili applicativi
Il divieto in senso stretto ha trovato raramente applicazione diretta, proprio perché l’ordinamento repubblicano non conosce privazioni di natura politica. Il suo rilievo pratico si è spostato su due terreni. Il primo è la cittadinanza: le ipotesi legali di perdita e di revoca, comprese quelle introdotte nell’art. 10-bis della legge n. 91 del 1992 per condanne relative a gravi reati di terrorismo ed eversione, sono ammissibili solo se ancorate a presupposti diversi dalla mera opinione politica e sottoposte a un vaglio di ragionevolezza e proporzionalità. Le recenti riforme della trasmissione iure sanguinis (decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni) hanno riaperto il dibattito sulla distinzione tra privazione di uno status acquisito e limitazione originaria dell’acquisto.
Il secondo terreno è il nome. La giurisprudenza costituzionale ha letto il nome, menzionato dall’art. 22 Cost. come bene di autonomo rilievo, quale primo elemento del diritto all’identità personale garantito dall’art. 2 Cost. Ne è derivata una tutela del cognome che va oltre il caso della privazione politica e si traduce nella resistenza del cognome consolidato ai mutamenti di status (riconoscimento tardivo, adozione), nonché in una flessibilità delle regole di attribuzione quando entrano in gioco l’identità o l’interesse del minore. Nelle questioni di legittimità costituzionale, tuttavia, l’evocazione dell’art. 22 Cost. richiede una motivazione specifica, in difetto della quale la censura è dichiarata inammissibile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 22 Cost. si salda con l’art. 2 Cost., da cui la giurisprudenza ricava il diritto all’identità personale, e con l’art. 3 Cost., che vieta distinzioni per opinioni politiche. Sul piano della cittadinanza rilevano l’art. 1 Cost., che riferisce la sovranità al popolo, l’art. 48 Cost. sull’elettorato, l’art. 51 Cost. sull’accesso alle cariche pubbliche e l’art. 117, primo comma, Cost., attraverso il quale entrano in gioco gli artt. 9 TUE e 20 TFUE sulla cittadinanza europea. La disciplina ordinaria è contenuta nella legge n. 91 del 1992. Quanto alla capacità giuridica, il riferimento è all’art. 1 c.c.; quanto al nome, agli artt. 6-9 c.c., agli artt. 262 e 299 c.c. e al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che regola i cambiamenti di nome e cognome. Il divieto trova eco anche nell’art. 26 Cost., che esclude l’estradizione per reati politici, e nell’art. 10 Cost. sul diritto d’asilo.