Art. 22 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 22 Cost. chiude il titolo I della parte prima, dedicato ai rapporti civili, e vieta di privare chiunque, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. La disposizione nasce come risposta diretta all’esperienza del regime fascista, che aveva fatto uso della revoca della cittadinanza e delle incapacità giuridiche come strumento di persecuzione degli oppositori e, con la legislazione razziale, di intere categorie di persone. Il Costituente ha così sottratto alla disponibilità della maggioranza politica i tre presupposti minimi dell’esistenza giuridica dell’individuo: l’idoneità a essere titolare di diritti e doveri, l’appartenenza alla comunità statale, il segno che lo identifica nei rapporti sociali.

La norma non ha subito modifiche dal 1948. La sua portata si coglie in collegamento con l’art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, e con l’art. 3 Cost., che vieta discriminazioni fondate sulle opinioni politiche: l’art. 22 Cost. ne costituisce una specificazione, rafforzata da una garanzia puntuale per i beni giuridici ritenuti più esposti all’arbitrio del potere.

Contenuto della disposizione

La garanzia ha una struttura precisa. I beni protetti sono tre:

  • la capacità giuridica, cioè l’attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche, che l’art. 1 c.c. fa sorgere con la nascita; la norma esclude forme di “morte civile” o di incapacità speciali comminate per ragioni politiche;
  • la cittadinanza, lo status civitatis che collega la persona allo Stato e condiziona l’esercizio dei diritti politici, oggi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91;
  • il nome, comprensivo di prenome e cognome, tutelato sul piano civilistico dagli artt. 6-9 c.c.

Il divieto colpisce la privazione disposta per motivi politici, ossia in ragione delle opinioni, dell’appartenenza o dell’attività politica della persona. Destinatario è anzitutto il legislatore, ma il vincolo si estende all’amministrazione e al giudice. La formula “nessuno” rende la garanzia universale: essa riguarda il cittadino, ma anche lo straniero quanto alla capacità giuridica e al nome.

La Costituzione non fissa i criteri di acquisto e perdita della cittadinanza né regola l’attribuzione del nome: queste materie restano affidate alla legge ordinaria, che il legislatore conforma con ampia discrezionalità entro i limiti della ragionevolezza. L’art. 22 Cost. opera dunque come limite negativo, non come fonte della disciplina positiva.

Profili applicativi

Il divieto in senso stretto ha trovato raramente applicazione diretta, proprio perché l’ordinamento repubblicano non conosce privazioni di natura politica. Il suo rilievo pratico si è spostato su due terreni. Il primo è la cittadinanza: le ipotesi legali di perdita e di revoca, comprese quelle introdotte nell’art. 10-bis della legge n. 91 del 1992 per condanne relative a gravi reati di terrorismo ed eversione, sono ammissibili solo se ancorate a presupposti diversi dalla mera opinione politica e sottoposte a un vaglio di ragionevolezza e proporzionalità. Le recenti riforme della trasmissione iure sanguinis (decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni) hanno riaperto il dibattito sulla distinzione tra privazione di uno status acquisito e limitazione originaria dell’acquisto.

Il secondo terreno è il nome. La giurisprudenza costituzionale ha letto il nome, menzionato dall’art. 22 Cost. come bene di autonomo rilievo, quale primo elemento del diritto all’identità personale garantito dall’art. 2 Cost. Ne è derivata una tutela del cognome che va oltre il caso della privazione politica e si traduce nella resistenza del cognome consolidato ai mutamenti di status (riconoscimento tardivo, adozione), nonché in una flessibilità delle regole di attribuzione quando entrano in gioco l’identità o l’interesse del minore. Nelle questioni di legittimità costituzionale, tuttavia, l’evocazione dell’art. 22 Cost. richiede una motivazione specifica, in difetto della quale la censura è dichiarata inammissibile.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 3 febbraio 1994, n. 13: il diritto all’identità personale rientra tra i diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 Cost.; il nome, enunciato dall’art. 22 Cost. come bene oggetto di autonomo diritto, ne costituisce il primo e più immediato elemento, quale segno distintivo della persona nella vita di relazione.
  • Corte costituzionale, 23 luglio 1996, n. 297: è illegittimo l’art. 262 c.c. nella parte in cui non consente al figlio riconosciuto tardivamente di ottenere dal giudice il mantenimento, anteposto o aggiunto, del cognome già attribuitogli, quando questo sia divenuto autonomo segno della sua identità.
  • Corte costituzionale, 4 luglio 2023, n. 135: è illegittimo l’art. 299, primo comma, c.c. nella parte in cui impone in modo rigido l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiorenne, anche quando entrambi concordino per la posposizione; il cognome originario, intorno al quale si è costruita l’identità sociale e professionale, merita protezione.
  • Corte costituzionale, 18 aprile 2025, n. 53: non è irragionevole che, nell’adozione del maggiorenne, il cognome originario sia comunque conservato accanto a quello dell’adottante, poiché la sua soppressione inciderebbe sul nucleo dell’identità personale; l’interesse a cancellare un cognome che rivela l’origine può trovare tutela nel procedimento di cambio del cognome previsto dall’ordinamento dello stato civile.
  • Corte costituzionale, 22 novembre 2018, n. 212: il cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile è un cognome d’uso privo di valenza anagrafica; le censure fondate sull’art. 22 Cost. sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione, mentre l’annullamento delle annotazioni eseguite in regime transitorio non lede l’identità personale in assenza di un affidamento consolidato.
  • Corte costituzionale, 31 luglio 2025, n. 142: in materia di cittadinanza il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel fissare i criteri di acquisto e perdita, ma le relative scelte restano soggette al controllo di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità; sono inammissibili le questioni che chiedono alla Corte interventi manipolativi di sistema sulla trasmissione iure sanguinis.
  • Corte costituzionale, ord. 23 luglio 2026, n. 147: la norma che considera non aver mai acquistato la cittadinanza taluni nati all’estero titolari di altra cittadinanza configura una preclusione originaria all’acquisto e non una revoca, che opera invece per il futuro su uno status già acquisito; la Corte ha comunque disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità con la cittadinanza europea.
  • Corte costituzionale, 17 dicembre 1975, n. 239: la censura di violazione dell’art. 22 Cost. rivolta contro norme sulla revoca della cittadinanza per indegnità politica non può essere proposta in via principale da una Provincia autonoma, priva di legittimazione quando non sia lesa la propria sfera di competenza; resta aperta la via dell’incidente di costituzionalità.

Rapporti con altre norme

L’art. 22 Cost. si salda con l’art. 2 Cost., da cui la giurisprudenza ricava il diritto all’identità personale, e con l’art. 3 Cost., che vieta distinzioni per opinioni politiche. Sul piano della cittadinanza rilevano l’art. 1 Cost., che riferisce la sovranità al popolo, l’art. 48 Cost. sull’elettorato, l’art. 51 Cost. sull’accesso alle cariche pubbliche e l’art. 117, primo comma, Cost., attraverso il quale entrano in gioco gli artt. 9 TUE e 20 TFUE sulla cittadinanza europea. La disciplina ordinaria è contenuta nella legge n. 91 del 1992. Quanto alla capacità giuridica, il riferimento è all’art. 1 c.c.; quanto al nome, agli artt. 6-9 c.c., agli artt. 262 e 299 c.c. e al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che regola i cambiamenti di nome e cognome. Il divieto trova eco anche nell’art. 26 Cost., che esclude l’estradizione per reati politici, e nell’art. 10 Cost. sul diritto d’asilo.