Art. 23 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
1. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1948
Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 23 Cost., collocato nella parte prima tra i rapporti civili, stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La disposizione eredita il principio storico del consenso all’imposizione (“no taxation without representation”) e lo estende oltre il campo tributario: ogni sacrificio che l’autorità pubblica impone al privato, in denaro o in attività personali, deve trovare il proprio fondamento in una decisione dell’organo rappresentativo.
La norma svolge una duplice funzione di garanzia. Da un lato protegge la libertà e la proprietà individuale contro prelievi decisi unilateralmente dall’esecutivo o da enti pubblici; dall’altro assicura che le scelte sul riparto dei carichi pubblici siano assunte nella sede parlamentare, sotto il controllo delle minoranze e dell’opinione pubblica. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.
Contenuto della disposizione
L’articolo pone una riserva di legge relativa: la formula “in base alla legge”, diversa da “per legge”, consente che la legge non disciplini integralmente la prestazione, ma ne affidi in parte la specificazione a fonti secondarie o ad atti amministrativi. La riserva è soddisfatta dalla legge statale, dalla legge regionale e dagli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti-legge); non lo è da regolamenti o da atti amministrativi privi di copertura legislativa adeguata.
Gli elementi su cui ruota la disciplina sono tre:
Il giudizio sul rispetto della riserva non è meramente formale: la Corte costituzionale verifica se, dall’insieme della legge, siano desumibili criteri sufficienti, anche indiretti, come la destinazione del gettito, la composizione tecnica dell’organo competente o un procedimento che coinvolga più soggetti con funzione di controllo reciproco.
Profili applicativi
L’art. 23 Cost. viene in rilievo soprattutto nel contenzioso sui tributi locali, sui contributi di enti pubblici e sulle tariffe dei servizi. Le questioni ricorrenti riguardano deliberazioni comunali che fissano aliquote o tariffe oltre i margini consentiti dalla legge statale, decreti ministeriali che individuano la base imponibile di nuove imposte e prestazioni qualificate come corrispettivi ma in realtà prive di natura sinallagmatica.
Il giudice comune non può disapplicare la legge che ritenga contraria alla riserva: deve sollevare la questione di legittimità costituzionale. Può invece disapplicare l’atto amministrativo o regolamentare che ecceda i limiti fissati dalla legge, perché in tal caso il vizio riguarda la fonte secondaria. Un errore frequente consiste nell’invocare l’art. 23 Cost. per contestare la misura del prelievo in sé: la norma garantisce la base legale della prestazione, mentre la sua congruità rispetto alla ricchezza del contribuente rientra nell’art. 53 Cost.
Altro profilo delicato riguarda i rapporti formalmente contrattuali con gestori di servizi pubblici: la qualificazione privatistica non esclude la garanzia quando il servizio sia essenziale e la tariffa venga fissata autoritativamente, sicché all’utente non resta altra scelta se non rinunciare al bene o accettare le condizioni imposte.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 23 Cost. si salda con l’art. 53 Cost., che impone di commisurare i tributi alla capacità contributiva e ispira il sistema tributario al criterio di progressività: il primo garantisce la base legale, il secondo la giustizia sostanziale del prelievo. Il divieto di referendum abrogativo sulle leggi tributarie, previsto dall’art. 75 Cost., conferma la centralità della sede parlamentare in materia. Per gli enti territoriali, la riserva va coordinata con l’autonomia finanziaria riconosciuta dall’art. 119 Cost., che consente a Regioni ed enti locali di stabilire tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.
Sul versante delle prestazioni personali, la norma va letta insieme all’art. 13 Cost. sulla libertà personale, all’art. 52 Cost. sul dovere di difesa della Patria e all’art. 2 Cost., che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. A livello di legislazione ordinaria, la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) ribadisce che l’istituzione di nuovi tributi deve avvenire con disposizioni di legge chiare e riconoscibili.