Art. 18 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 18 Cost. riconosce la libertà di associazione, cioè il diritto dei cittadini di dar vita a gruppi organizzati e stabili per il perseguimento di uno scopo comune. Collocato tra i rapporti civili, accanto alla libertà di riunione (art. 17 Cost.), che riguarda invece la compresenza occasionale di più persone, esso rappresenta una delle espressioni più dirette del principio pluralista enunciato dall’art. 2 Cost., che tutela i diritti dell’uomo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
La norma va letta in contrapposizione all’esperienza del regime fascista, che aveva assoggettato le associazioni a controlli di polizia e aveva inquadrato coattivamente i cittadini in organizzazioni pubblicistiche. Da qui la formula “senza autorizzazione” e il riconoscimento, accanto alla libertà di associarsi, della libertà di non associarsi. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore della Costituzione.
Contenuto della disposizione
Il primo comma contiene tre elementi essenziali:
Il secondo comma pone due divieti specifici: le associazioni segrete, attuato dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (cosiddetta legge Anselmi), e le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, sanzionate dal d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43. La libertà comprende inoltre un profilo negativo, il diritto di non aderire, e un profilo interno, cioè l’autonomia dell’associazione nel darsi un ordinamento e nello scegliere i propri membri.
Profili applicativi
La libertà di non associarsi non è assoluta: lo Stato può istituire enti pubblici a struttura associativa ad adesione obbligatoria, come gli ordini professionali, quando ciò sia necessario per un interesse pubblico effettivo. Il vaglio di legittimità si svolge caso per caso: l’obbligo è illegittimo se il fine pubblico è pretestuoso, se lede altri diritti costituzionali o se l’interesse è già tutelato per altra via.
Limiti specifici possono riguardare categorie di soggetti in ragione delle funzioni esercitate. L’art. 98, terzo comma, Cost. consente alla legge di limitare l’iscrizione ai partiti politici di magistrati, militari, funzionari di polizia e rappresentanti diplomatici e consolari. Nel diritto privato, la libertà associativa si riflette nella disciplina codicistica delle associazioni riconosciute e non riconosciute, nella tutela dell’associato contro l’esclusione (art. 24 c.c.) e nel diritto di recesso, che non può essere precluso in modo permanente. Le associazioni sindacali e i partiti politici godono di una disciplina costituzionale specifica (artt. 39 e 49 Cost.), che si aggiunge a quella generale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 18 Cost. costituisce la norma generale rispetto alle discipline speciali dell’art. 19 Cost. (confessioni religiose e associazioni religiose), dell’art. 20 Cost. (divieto di discriminazioni fiscali per gli enti ecclesiastici), dell’art. 39 Cost. (libertà sindacale) e dell’art. 49 Cost. (partiti politici). Il limite dell’art. 98, terzo comma, Cost. e la XII disposizione transitoria e finale, che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ne completano il quadro. Sul piano penale, il divieto di fini illeciti si raccorda con l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e con l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Nel codice civile la disciplina degli enti associativi è contenuta negli artt. 14-42 c.c., integrata per gli enti del terzo settore dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. A livello sovranazionale rilevano l’art. 11 della CEDU e l’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.