Art. 12 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 12 Cost. chiude la serie dei principi fondamentali e individua nel tricolore la bandiera della Repubblica. La scelta di collocare la disposizione tra i principi fondamentali, e non tra le norme sull’organizzazione dello Stato, esprime la funzione del vessillo come simbolo dell’unità nazionale e dell’identità della comunità repubblicana, in stretto collegamento con l’art. 5 Cost., che proclama la Repubblica una e indivisibile.

Il tricolore, di origine risorgimentale, era già bandiera del Regno d’Italia con lo stemma sabaudo al centro; la Costituente lo ha confermato eliminando ogni emblema dinastico, in coerenza con la nuova forma repubblicana. Il testo non è mai stato modificato. La disposizione ha natura in larga parte descrittiva, ma la giurisprudenza costituzionale ne ha valorizzato il significato normativo come parametro interpretativo del principio di unità.

Contenuto della disposizione

La norma fissa gli elementi essenziali della bandiera:

  • colori: verde, bianco e rosso, nell’ordine che, per tradizione e per la disciplina attuativa, parte dall’asta;
  • disposizione: tre bande verticali;
  • proporzione: bande di eguali dimensioni.

Il testo non contiene stemmi o altri segni: ogni aggiunta modificherebbe il simbolo costituzionale. La riserva implicita di disciplina statale riguarda l’uso e l’esposizione della bandiera, regolati dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, che prevede l’esposizione del tricolore e della bandiera dell’Unione europea all’esterno degli edifici sede di organi e uffici pubblici, rinviando a norme di attuazione statali e regionali per la disciplina di dettaglio.

Dalla norma discende che la bandiera nazionale è il solo simbolo riferibile all’intera collettività. Le Regioni possono adottare propri vessilli per le proprie istituzioni, ma non possono imporne l’uso agli organi dello Stato né affiancarli imperativamente al tricolore quando questo esprime il carattere nazionale di un’attività.

Profili applicativi

Le questioni applicative si concentrano su due terreni. Il primo è il riparto di competenze tra Stato e Regioni sull’uso dei simboli: le leggi regionali che obbligano uffici statali a esporre la bandiera regionale invadono la competenza esclusiva statale sull’organizzazione amministrativa e contrastano con il principio di unità.

Il secondo è la tutela penale del simbolo. L’art. 292 c.p., riformulato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, punisce con la multa il vilipendio della bandiera con espressioni ingiuriose e con la reclusione le condotte materiali di distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento o resa inservibile del vessillo commesse pubblicamente e intenzionalmente. Il confine con la libertà di manifestazione del pensiero va tracciato con attenzione: non ogni espressione di dissenso o di avversione integra il reato, ma solo la manifestazione che neghi ogni valore e rispetto al simbolo con concreta idoneità offensiva. Nei casi che coinvolgono parlamentari, inoltre, può porsi la questione dell’insindacabilità delle opinioni ai sensi dell’art. 68 Cost., che richiede un nesso funzionale con atti parlamentari compiuti personalmente dal parlamentare.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 4 ottobre 2018, n. 183: letto alla luce dell’art. 12, il principio di unità e indivisibilità impedisce che lo Stato sia costretto dal legislatore regionale a fare uso pubblico di simboli, come le bandiere regionali, non riferibili all’intera collettività nazionale; è perciò illegittima la legge del Veneto che imponeva l’esposizione del vessillo regionale sugli edifici statali e degli enti pubblici nazionali.
  • Corte costituzionale, 23 novembre 2000, n. 531: il bene protetto dal vilipendio della bandiera è la dignità del simbolo come espressione della dignità dello Stato nell’unità delle sue istituzioni; l’incriminazione non copre la critica, anche aspra, né il semplice dissenso privo di concreta offensività, e spetta al giudice evitare dilatazioni arbitrarie della fattispecie.
  • Corte costituzionale, 30 gennaio 1974, n. 20: in tema di vilipendio delle istituzioni, il reato consiste nel tenere a vile l’entità protetta, negandole ogni prestigio e rispetto in modo idoneo a indurre al disprezzo o a ingiustificate disobbedienze; così delimitato, esso è compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero.
  • Corte costituzionale, 28 dicembre 2006, n. 452: in un procedimento per vilipendio del tricolore a carico di un deputato, l’insindacabilità ex art. 68 Cost. richiede la corrispondenza tra le dichiarazioni e atti parlamentari compiuti dallo stesso parlamentare, non essendo ammessa una insindacabilità di gruppo; la delibera della Camera è stata annullata.

Rapporti con altre norme

L’art. 12 si salda con l’art. 5 Cost. (unità e indivisibilità della Repubblica) e con l’art. 87 Cost., che affida al Presidente della Repubblica la rappresentanza dell’unità nazionale. Il riparto delle competenze sull’uso dei simboli si ricava dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato). La tutela penale è affidata all’art. 292 c.p. (vilipendio o danneggiamento della bandiera), da leggere con l’art. 291 c.p. (vilipendio alla nazione) e, per i militari, con l’art. 83 del codice penale militare di pace; il limite di tali incriminazioni è segnato dall’art. 21 Cost. La disciplina dell’esposizione si trova nella legge n. 22 del 1998 e nei relativi regolamenti attuativi; l’inno nazionale, altro simbolo dell’unità, è stato riconosciuto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 181.