Art. 111 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le norme per l’attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto reale.
2. Fino all’entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori i controlli dell’autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.