Art. 104 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.