Art. 102 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto reale.

2. Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.