Art. 102 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto reale.
2. Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.