Art. 107 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.