Art. 111-quinquies disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è sostituito dal seguente: “Art.
2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.