Art. 90 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se l’imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell’articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell’art. 2091 del codice.

2. La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.