Art. 90 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se l’imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell’articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell’art. 2091 del codice.
2. La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.