Art. 111-undecies disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall’articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.